Court dismisses tax appeal due to apparent lack of reasoning in lower court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission's decision to reject a taxpayer's claim. The authority argued the lower court provided insufficient reasoning regarding the taxpayer's documentation, but the court found the judgment merely assertive without explaining how evidence contradicted the tax office's claims. Consequently, the lower court's decision was annulled and remanded for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, Art. 36 d.Lgs. n. 546/1992; Art. 132 n. 4 c.p.c.: A judgment is void if it lacks specific reasoning connecting facts to legal conclusions, rendering it merely assertive rather than a reasoned decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 8333 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags. rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – Contro LARONDINAIA s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Filippo Castaldi (PEC:filippocastaldi@pec.giuffre.it) - controricorrente - Oggetto: sentenza – motivazioneapparente Cons.Est.
Roberto Succio - 2 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Campania, sez. staccata di Salerno n. 4402 / 12 / 20 depositata i n data 01/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 2 2/11 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ; Rilevatoche: - la società contribuente ricorreva avvero l’avviso di accertamento notificatoglirelativo alla omessa dichiarazione per l’anno 2011 del redditominimo ex art. 30 L. n. 724/1994; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello principalel’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’impugnazione ; - ricorr e a questa Cort e l ’Agenzia delle Entrate c on atto affidato a due motiv i ; resi ste con controricorso la società , che ha altresì depositato memoria in prossimità della precedente adunanza cameraledel 26 aprile 2022, a seguito della quale è stato disposto ilrinvio della presente controversia per consentirne la trattazione congiuntacon altre cause pendenti tra le stesse parti in relazione adifferenti annualità d’imposta;
Consideratoche: - i l primo motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazionedell’art. 1 e dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto con l ’art. 132 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att.c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. , per avere la CTR reso motivazione apparente considerando una non meglio precisata documentazione fornita dalla società contribuente, senza spiegare le ragion i per cui gli elementi ivi forniti fossero idoneia contrastare con successo le contestazioni dell’Ufficio; - il motivo è fondato; - la motivazione fa effettivamente riferimento complessivamente alla documentazione prodotta, che indica in modo del tutto omnicomprensivo e quindi evidentemente generico (Cass.
Sez.3, Ordinanza n. 14762 del 30/05/2019); essa risulta quindi Cons.Est. Roberto Succio - 3 meramente assertiva e non idonea a dar conto delle ragi oni del decidere; - pertanto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza è cassata conrinvio al giudice dell’appello pe r nuovo esame; - il residuo motivo è assorbito; p.q.m. accoglieil primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo; cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sez. staccatadi Salerno, in diversa composizione, che statu