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Ordinanza — n. 2904/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses civil appeal for lack of proof regarding plaster detachment source and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2904/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected Francesca Pascucci's cassation appeal against the lower courts' dismissal of her claim for damages caused by falling plaster. The appellate court had found the plaster originated from the balcony rather than the building facade, a fact supported by photographic evidence and official reports. The Court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate that the excluded evidence would have altered the factual outcome or that the lower court violated the principle of double conformity.

Regesto Legislator

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Art. 348 ter c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The cassation appeal is inadmissible if the appellant merely denies the factual basis of the lower court's decision without proving a different factual scenario or demonstrating a violation of the principle of double conformity.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility double conformity principle burden of proof failure civil liability condominium procedural violation azione di manutenzione violazione della licenza edilizia violazione delle distanze legali

Disposizioni normative citate

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Art. 348 ter c.p.c.
4.Inammissibile il secondo motivo in quanto prospettato in violazione del dettato di cui all’art. 348 ter c.p.c. recante la regola della c.d.
Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
(in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 112 c.p.c.
assenza di motivazione”;in particolare, la ricorrente denuncia che le prove non ammesse nel merito avrebbero consentito di giungere a soluzione differente attestante la responsabilità del Condominio convenuto in ordine al sinistro e la violazione dell’art. 112 c.p.c.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
art. 112 c.p
assenza di motivazione”;in particolare, la ricorrente denuncia che le prove non ammesse nel merito avrebbero consentito di giungere a soluzione differente attestante la responsabilità del Condominio convenuto in ordine al sinistro e la violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 348 ter c.p
4.Inammissibile il secondo motivo in quanto prospettato in violazione del dettato di cui all’art. 348 ter c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 00542/2022R.G. proposto da Francesca PASCUCCI, rappresentat a e difes a dall’avv. Maria Grazia Setta , come da procura in calce al ricorso, con domicilio presso il suo studio in Roma, Viale Beethovenn. 52; –ricorrente – contro CONDOMINIO VICOLO DELLA SERPE n .7 , in Roma, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentat o e difes o dal l’avv. Federico Caparrotta in virtù di procura speciale in calce al controricorso , su foglio separato, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Michelangelo Pinto n. 22;

Oggetto: RESPONSABILITA’ CIVILE – Condominio – Distacco di intonaco proveniente dal frontale dell’edificio - Risarcimento dei danni –Mancata prova. C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 542/2022 Pres. E. Scoditti Est. I. Ambrosi –resistente – nonché contro SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI , in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Incannò , come da procura in calce al controricorso, con domicilio presso il suo studio in Roma, ViaVespasiano n.17/A; -resistente- avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6094 del 2021 depositata il 20/09/2021, notificatail 27/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dalla consiglier a relatrice dr.ssa Irene Ambrosi ; ritenuto che 1.Francesca Pascucci convenne il Condominio VICOLO DELLA SERPE n.7 in Roma, dinanzi al T ribunale della stessa città , domandandone la condanna al risarcimento dei danni patiti in seguito al distacco di intonaco proveniente dal frontalino esterno del piano superiore dell’edificio condominiale che la colpiva mentre si trovava sul balcone dell’immobile di proprietà privata.

Il Condominio costituitosi chiese la chiamata in manleva della Assicurazioni Reale Mutua che a sua volta si costituìin giudizio. Il T ribunale di Roma rigett ò la domanda e condannò l’attrice alle spese di lite. 2.La Corte di appello di Roma ha integralmente confermato la decisione e rigettato l’appello proposto da Pascucci. Per quanto ancora qui di interesse, la domanda risarcitoria veniva rigettata perché dall’istruttoria compiuta (esame della documentazione fotografiche e verbale dei vigili urbani) era emerso che il distacco diintonaco che aveva colpito l’appellante non proveniva dal frontalino dell’edifico ma dalla superficie del balcone soprastante(pag. 3 della sentenza impugnata). 3.Ha proposto ricorso per cassazione Francesca Pascucci sulla base di due motivi.

C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 542/2022 Pres. E. Scoditti Est. I. Ambrosi Hanno risposto con distinti controricorsi CONDOMINIO VICOLO DELLA SERPE n.7 in Romae Società REALE MUTUA ASSICURAZIONI. Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Hanno depositano memoriaparte ricorrente e il Condominio resistente. considerato che 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente de nuncia la “ nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n.

4) assenza di motivazione”;in particolare, la ricorrente denuncia che le prove non ammesse nel merito avrebbero consentito di giungere a soluzione differente attestante la responsabilità del Condominio convenuto in ordine al sinistro e la violazione dell’art. 112 c.p.c. in merito alla eccezione di legittimazione passiva del Condominio che non risultava formulata dalla parte convenuta nei propri scritti difensivi.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce “ l’omesso errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’ art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. ) travisamento della prova, vizio che riversatosi sulla ricostruzione del fatto da parte della Corte di appello avrebbe portato a escludere la responsabilità del Condominio convenuto.”.

3. Il primo motivodel ricorso è infondato, tenuto conto che la ricorrente non coglie la ratio decidendidella impugnata decisione che ha correttamente rilevato d’ufficio la mancanza del fatto costitutivo e cioè che non fosse provata la stessa circostanza dedotta e cioè, la caduta dell’intonaco comeproveniente dal frontalino dell’edificio. 4.Inammissibile il secondo motivo in quanto prospettato in violazione del dettato di cui all’art. 348 ter c.p.c. recante la regola della c.d. doppia conforme e per mancata dimostrazione della diversità delle ragioni inerenti alle questioni di fatto su cui le decisioni sono fondate;invero, parte ricorrente C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 542/2022 Pres.

E. Scoditti Est. I. Ambrosi si limita a negare che sussista, nella specie , la regola della c.d. doppia conforme affermando che sia erroneo il presupposto di fatto posto a fondamento della sentenza di prime cure, ma questa affermazione non supera l’obiezione che le due decisioni sono fondate sulle medesime ragioni inerenti alla questioni di fatto; sotto altro profilo, la ricorrente, pretende inammissibilmente una nuova rivalutazione delle risultanze istruttorie che, peraltro, neppure indica specificatamente in conformità alla regola della autosufficienza del ricorso. 5.In conclusione, il ricorso va rigettato . 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). per questi motivi La Corte rigettail ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle part i controricorrent i , che si liquidano in favore del Condominio in complessivi Euro 2 3 00,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di leggee in favore della Reale Mutua Assicurazioni in complessivi Euro 2000.00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso nella