Civil appeal dismissed for inadmissibility due to non-justiciability of witness credibility assessment by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Samuele Ortolani's appeal against the dismissal of his damages claim inadmissible. The lower courts rejected the claim because the sole witness provided unreliable testimony regarding the unidentified vehicle involved in the 2008 accident. The Court ruled that the assessment of witness credibility and the evaluation of evidentiary findings are exclusive powers of the trial judge and cannot be reviewed on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: The Court of Cassation cannot review the trial judge's assessment of witness credibility or the evaluation of evidentiary findings, as these constitute the exclusive domain of the judge of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2834/2022R.G. proposto da Samuele ORTOLANI,rappresentato e difes o dall’ A vv. Pietro Di Tosto , come da procura in calce al ricorso, con domicilio eletto in Roma, pre s so il suo studio, Lungotevere Flaminio n. 22; –ricorrente – contro Generali Italia s.p.a., impresa designata dal Fondo GVS , in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’Avv. Michele Roma , in virtù di procura in calce al controricorso, con domicilio eletto in Roma, pres s o il suo studio, piazza Cavourn. 19;
–resistente – Oggetto: RESPONSABILITA’ CIVILE - Circolazione stradale - R isarcimento danni – F.G.V.S. – Veicolo non identificato. C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 2834/2022 Pres. E. Scoditti Est. I. Ambrosi avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10838 /20 2 1 , pubblicata il 2 2 giugno2021. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 15 novembre 2022 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi. FATTI DI CAUSA 1.Il Giudice di pace di Roma rigettò la domanda risarcitoria proposta da Samuele Ortolani nei confronti di Assitalia (oggi Generali), quale Impresa Designata dal F.G.V.S. ex art. 286 D.lgs. n. 209/2005, per ivi sentir accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità dell’autoveicolo rimasto sconosciuto nella produzione del sinistro stradale avvenuto in data 21.06.2008. 2.Il gravame proposto da Ortolani avverso la decisione di prime cure è stato respinto e la decisione è stata integralmente confermata dal Tribunale di Roma in funzione di giudice di appello in ragione della ritenuta non attendibilità dell’unico testimone. 3.Ha proposto ricorso per cassazione Samuele Ortolani sulla base di due motivi.Ha resistito con controricorso Generali Italia spa.
Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.Ha depositato memoria difensiva p arte resistente . RAGIONI DI DIRITTO 1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia “ Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto –omessa insufficiente o contradditoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” e in particolare, lamenta che il Tribunale di Roma avrebbe “devalutato” la deposizione resa dall’unico teste escusso in prime cure (Micaela Primerano), limitandosi ad essere “spettatore passivo” dell’incombente istruttorio. 1.1.Il primo motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi ; invero,il giudice di merito ha correttamente valutato -come è in suo potere- la prova testimoniale richiesta e ammessa dalla parte e l’ha ritenuta C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 2834/2022 Pres.
E. Scoditti Est. I. Ambrosi inattendibilee non ha in alcun modo negato alla parte di provare le circostanze di merito del fatto.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la “ Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto –violazione dell’art. 115 c.p.c.” e lamenta come i Giudici di merito non abbiano riconosciuto alcun valore alle dichiarazioni rese dall’unicapredetta teste. 2.1.Parimenti inammissibile il secondo motivo così come pro sp ettato in quanto censura l’apprezzamento delle risultanz e istruttori e ed inerisce alla valutazione dei criteri di riscontro dell’attendibilità del testimone: ilgiudice di merito ha rilevato che la ricostruzione del sinistro è stata affidata alle deposizioni di una sola testimone, valutate come inattendibili in ordine alla precisione dei riferimenti spazio-temporali, con adeguata motivazione , statuendo sul difetto di assolvimento dell’onere probatorio da parte del danneggiato (cfr. pag. 4 sentenza impugnata).
Con tutta evidenza, il motivo attiene a profili di fatto e censura l’apprezzamento delle risultanze istruttorie contenuto nella sentenza di prime cure e in quella gravata; apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità perché integrante attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche ma anche la scelta di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499). 3.In conclusione , il ricorso va dichiarato inammissibile. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 2834/2022 Pres. E. Scoditti Est. I. Ambrosi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro2200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio