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Ordinanza — n. 2877/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal regarding insufficient proof of income source for bank deposits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2877/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Anna De Vita's appeal against the Lazio Regional Tax Commission's decision to uphold an income tax assessment. De Vita argued the lower court failed to properly evaluate evidence and misapplied tax laws regarding her professional income. The court ruled that the appeal inadmissibly re-evaluated factual findings and that De Vita failed to justify the origin of her bank deposits, which legally presume undisclosed income.

Regesto Legislator

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Art. 32 comma 1 n. 2 DPR 600/73; Art. 115 c.p.c.: The court dismisses appeals that attempt to re-evaluate factual findings or attack the allocation of the burden of proof, as appellate courts must respect the lower court's assessment of evidence.

Parole chiave

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Italian tax law burden of proof income tax assessment bank deposit justification appellate review limits professional income Cassation procedure dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

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Art. 32 comma 1 n. 2 DPR 600/1973
civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 32 DPR 600/73 e degli artt.2727, 2729 e 2698 cod.
Art. 38 DPR 600/1973
2, penultimo cpv.); che avverso tale decisione ANNA DE VITA ha infine proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale, l’ AGENZIADELLE ENTRATE ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod.
Art. 115 c.p.c.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
2, penultimo cpv.); che avverso tale decisione ANNA DE VITA ha infine proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale, l’ AGENZIADELLE ENTRATE ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276
onde pervenire al rigetto dell’appello della contribuente, basato sul mancato assolvimento, da parte di quest’ultima, dell’onere della prova gravante a proprio carico – osserva il Collegio come, in realtà, il motivo tenda ad una inammissibile (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv.
Cass., Sez. 5, 16.11.2018, n. 29572
Corte Costituzionale n. 228/2014
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Testo completo

e - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10508-2021, proposto da: ANNA DE VITA (C.F. DVTNNA60C64H501A), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. SANDRO MARIA MUSILLI, presso il cui studio è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA GIULIANELLO, n. 26; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -resistente - avverso la sentenza n. 2740/20 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 30/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere relatore GIAN ANDREA CHIESI;

Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad ANNA DE VITA un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese p er I.R.P.E.F. relativamente all’anno di imposta 2008, conseguenti a maggiori ricavi per redditi professionali; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Roma che accolse parzialmente il ricorso; che ANNA DE VITA propose, quindi, appello innanzi alla C.T.R. del Lazio, la quale accolse il gravame ed annullò nella sua interezza l’avviso di accertamento impugnato; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose ricorso innanzi a questa Corte che, con ordinanza del 20.3.2019, n. 7740, cassò la decisione impugnata, con rinvio innanzi alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione; che la contribuente riassunse, quindi il giudizio innanzi alla C.T.R. predetta la quale, con sentenza n. 2740/20, depositata il 30/09/2020, rigettò l’originario appello proposto dalla DE VITA osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come quest’ultima avesse fornito “prove inadeguate”, basate su “mere dichiarazioni di terzo, senza fornire alcuna giustificazione delle operazioni di versamento poste in essere.

Più in particolare, la parte contribuente non ha indicato la provenienza e tracciabilità delle somme versate sul proprio conto corrente bancario, né ha offerto giustificazione adeguata circa la causale di ciascuno dei versamenti effettuati” (cfr. sentenza impugnata, p. 2, penultimo cpv.); che avverso tale decisione ANNA DE VITA ha infine proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale, l’ AGENZIADELLE ENTRATE ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 32 DPR 600/73 e degli artt.2727, 2729 e 2698 cod. civ. e 115 c.p.c.” (cfr. ricorso, p. 5), (a) per avere la C.T.R. reso una “motivazione soltanto apparente in ordine ai principali motivi di censura sollevati dalla De Vita, come da documentazione in atti, infatti le motivazioni della [sentenza d’appello] si discostano da quanto riconosciuto nei propri scritti dalla stessa Agenzia delle Entrate” (ivi), (b) per non essere la presunzione ex art. 32 cit. applicabile ai prelievi effettuati dai lavoratori autonomi e, in ogni caso (c) per spettare all’Ufficio l’onere della prova del maggior reddito da imputare alla contribuente, risultando comunque assolto, nella specie, quello contrario gravante su di essa DI VITA ,mediante dichiarazioni di terzi e documentazione versata in atti; che il motivo è, nel suo complesso manifestamente inammissibile e, comunque, infondato; che va anzitutto rilevato come l'articolazione di più profili di doglianza (un error in procedendo –ma sul punto si tornerà infra - e due errores in iudicando) non costituisce ragione d'inammissibilità del motivo in esame, essendo possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione e, dunque, potendosi procedere ad un loro esame separato, come se fossero articolati in motivi diversi, senza rimettere al Collegio il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (arg. da Cass., Sez. 2, 23.10.2018, n. 26790, Rv. 651379-01); che, tanto premesso, il motivo pecca, sia con riferimento alla lamentata apparenza della motivazione, che avuto riguardo alla asserita violazione del principio di riparto dell’onere della prova, di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., in relazione alla documentazione donde dovrebbe trarsi conferma della bontà delle tesi difensive della DE VITA , documentazione (a) solo genericamente richiamata (assegni, dichiarazioni di terzi, mastrino e copia del giornale contabile.

Cfr. ricorso, p. 5, ult. cpv.), ma (b) non riprodotta in ricorso, né – relativamente a quella neppure indicata in sentenza – (c) localizzata in termini di produzione nei precedenti gradi di lite (Cass., Sez. U, 18.3.2022, n. 8950, Rv. 664409-01), né, ancora, (d) avendo parte ricorrente trascritto in ricorso le difese svolte nei precedenti gradi di merito, atte a suffragarne il contenuto (arg. da (Cass., Sez. 5, 21.5.2019, n. 13625, Rv. 653996-01, nonché Cass., Sez. 6-3, 28.9.2016, n. 19048, Rv. 642130-01 e Cass., Sez. 3, 26.6.2018, n. 16812, Rv. 649421-01.

Cfr. anche C.E.D.U., sentenza 28 ottobre 2021, Succi ed altri c Italia, nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14); che, con particolare riferimento alla lamentata apparenza della motivazione, premesso che la stessa è insussistente – risultando chiaro il percorso logico-giuridico seguito dalla C.T.R. onde pervenire al rigetto dell’appello della contribuente, basato sul mancato assolvimento, da parte di quest’ultima, dell’onere della prova gravante a proprio carico – osserva il Collegio come, in realtà, il motivo tenda ad una inammissibile (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01) (ri)valutazione degli elementi che hanno indotto i giudici di appello a ritenere ingiustificati i versamenti eseguiti dalla DI VITA sul proprio conto corrente, proponendo una diversa lettura del materiale istruttorio asseritamente in atti; che alle medesime conclusioni deve pervenirsi in relazione alla lamentata violazione del principio di riparto dell’onere della prova, trattandosi di doglianza che - per come formulata – inammissibilmente attinge il merito delle valutazioni svolte dalla C.T.R.

Peraltro, per mera completezza espositiva (ma cfr. anche infra), osserva il Collegio come i giudici di appello abbiano fatto corretta applicazione dei principi applicabili in materia, giacché in tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo (quale, nella specie, la DE VITA ,esercente la professione di ragioniere), ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti (inclusi, dunque, i produttori di reddito da lavoro autonomo), i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (Cass., Sez. 5, 16.11.2018, n. 29572, Rv. 651421-01); che quanto, infine, alla doglianza concernente la inapplicabilità della presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 ai prelievi (cfr. ricorso, p.

7) eseguiti da essa contribuente dal proprio conto corrente, in quanto lavoratrice autonoma, premessa comunque la sua infondatezza (cfr. supra a proposito dei principi applicabili in materia, con riferimento ai lavoratori autonomi), la censura non coglie, in ogni caso, la ratio decidendi della decisione impugnata, la quale motiva, piuttosto, sulla mancata giustificazione, ad opera della DE VITA ,di alcuni versamenti sul proprio conto corrente; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, alcunché dovendosi disporre in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, essendosi l’ AGENZIA DELLE ENTRATE costituita ai soli fini della partecipazione alla eventuale discussione orale in pubblica udienza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ANNA DE VITA ,dell’