Italian tax court dismissed appeal for procedural defect regarding missing document production in tax proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Italian Customs Agency's appeal against a regional tax commission's rejection of a tax collection concessionaire's appeal. The lower court had rejected the concessionaire's appeal because the Customs Agency failed to appear in the second instance due to alleged failure to produce proof of prior notice. The Court ruled that the appellate judge's failure to examine specific documents was not a cassation ground when the judge correctly determined those documents were never produced in the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c., n. 3; Art. 19 D.Lgs. 546/1992: A defect of omitted examination of a decisive document is not deducible in cassation if the lower court ascertained the document was not produced, as no judicial inactivity regarding its decisive effect exists.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 2 1863 /202 1 proposto da AGENZIADELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del d irettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato ( PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – Contro BEIGAR S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata – enei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del d irettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato ( PEC ags.r m@mailcert.avvocaturastato.it ) - controricorrente - Oggetto: notifica atto presupposto Cons.Est.
Roberto Succio - 2 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del l a Campanian. 2685 / 0 3 / 21 depositata i n data 2 5 / 0 3 /20 21 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 15 / 12 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ; Rilevatoche: - l a società contribuente impugnava la cartella di pagamento notificatarelativa a imposte di fabbricazione , i nteressi e indennità dimora e sanzioni derivanti dalla illecita compensazione di crediti diimposta inerenti l ’ annualità 2012 ; - si costituiva in giudizio il concessionario per la riscossione , il quale chiamavain causa l' A genzia delle Dogane , quale ente impositore ; - l ' A mministrazione finanziaria non si costituiva ; - la CTP accoglieva il ricorso ritenendo non provata la notifica del prodromicoavviso di pagamento ; - Agenzia delle entrate riscossioni impugnava detta pronuncia ; nel giudiziodi appello la società contribuente non si costituiva; - con la pronuncia impugnata la CTR ri gettava l'appello ; - ricorre a questa Corte l' A genzia delle Dogane con atto affidato a due motivi ; l’ Agenzia delle entrate riscossione ha notificato e depositatocontroricorso adesivo alle ragioni dell’Amministrazione finanziaria; - la società contribuente BEI – GAR s.r.l.
è rimasta intimata ; Consideratoche: - con il primo motivo di ricorso proposto si denuncia la violazione dell'art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR napoletana mancato di far buon governo delle norme in tema di processo tributario , avendo dichiarato la mancata costituzione nel giudizio d'appello dell' A genzia delle Dogane in forza della mancata produzione della documentazione comprovante l'avvenuta notifica dell'atto presupposto , mentre l'Amministrazione finanziaria si era in realtà costituita in giudizio e aveva provveduto al deposito di controdeduzioni e appello Cons.Est.
Roberto Succio - 3 incidentale versando in atti anche la documentazione comprovante l'avvenuta notifica degli atti presupposti e il loro carattere definitivo per effetto di sentenza passata in giudicato favorevoleall'Ufficio; - inoltr e , il giudice d'appello , secondo parte ricorrente, avrebbe esaminando unicamente l'appello del concessionario per la riscossione in quanto anteriormente presentato , e omesso di esaminaregli atti prodotti dall' A mministrazione delle Dogane; - il motivo è inammissibile; - con esso, infatti, si deduce un vizio revocatorio , atteso che il mancato esame di documenti che il giudice motivi con l'affermazioneche non risultino inclusi tra gli atti del processo non può che essere prospettato come documenti che non siano stati prodotti,(Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 5475 del 18/03/2004; Cass. Sez.5, Sentenza n. 5715 del 12/03/2007) ; - e la CTR , effettivamente, ha proprio posto a base della sua decisione la “mancata co stituzione in giudizio dell'agenzia delle Dogane quindi la mancata produzione di eventuale documentazione comprovante l'avvenuta notifica dell'atto presupposto”; in forza di tale fatto essa CTR ha ritenuto conseguentemente che “non può ritenersi effettuata alcuna notificadell'atto prodromico”; - questa Corte ritiene costantemente ( tra molte vedasi Cass. Sez.2, Sentenza n. 15043 del 11/06/2018 ; ma anche Cass.
Sez.5, Sentenza n. 20240 del 09/10/2015 ; inoltre in argomento anche Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 12904 del 01/06/2007 ) che i l viziodi omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l'efficacia determinante,ai fini della decisione della causa, di un documento nonportato alla cognizion e del giudice stesso. Se la parte assume, invece,come qui accade, che il giudice abbia errato nel ritenere Cons.Est.
Roberto Succio - 4 nonprodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell'art. 395,n. 4, c. p.c., sempre che ne ricorrano le condizioni ; - peraltro, a pag. 3 del controricorso, si dà espressamente atto dell’avvenuta proposizione – significativamente - proprio del ricorsoper revocazione avverso la pronuncia qui gravata; - il secondo motivo si incentr a sulla violazione dell'art. 19 c. 3 del d.Lgs. n. 546 del 19 9 2 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR , in forza dell'errore in procedendo di cui sopra , mancato di rilevare la definitività degli atti prodromici alla formazione del ruo lo e conseguentemente mancato di dichiarare l'inammissibilitàdell'impugnativa del ruolo; - alla luce della decisione in ordine al primo motivo, il mezzo in parolarisulta assorbito; - non vi è luogo a statuizione sulle spese di lite stante la mancata costituzionein giudizio della intimata società contribuente; - non sussistono i presupposti per il c.d.
“raddoppio” del contributo unificato,in quanto parte soccombente è l’Agenzia delle Dogane e dei