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Ordinanza Interlocutoria — n. 2864/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation suspends tax appeal proceedings pending administrative court decision on cost deduction denial.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2864/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal proceedings pending a decision on the suspension request filed by the tax authority. The taxpayer challenged a 2009 assessment denying non-relevant cost deductions, while the tax office filed an incidental appeal which was previously rejected by the Regional Tax Court. The court granted the suspension to allow the administrative body to resolve the procedural issue regarding the cessation of the dispute before the appeal can proceed.

Regesto Legislator

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Art. 5 L. n. 130/2022; Art. 577 c.p.c.: The court suspends the appeal proceedings when the tax authority requests it to resolve a preliminary issue regarding the cessation of the dispute, ensuring the appeal does not proceed while the administrative matter remains undecided.

Parole chiave

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tax appeal suspension cost deduction denial administrative court decision cessation of dispute incidental appeal rejection contenzioso tributario deduzioni fiscali produzione di documenti finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 5 L. n. 130/2022
46 del 1992; - ricorre l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; Consideratoche: -la contribuente ha avanzato istanza di sospensione ex art. 5 L.
Art. 46 d. Lgs. n. 46 del 1992
Art. 577 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 23495 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del d irettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato ( PEC ags.r m@mailcert.avvocaturastato.it ) ; –ricorrente – Contro DESTRATISLETIZIA, rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procuraspeciale rilasciata su foglio separato da intendersi congiunto al controricorso, d al prof. avv. Giuseppe Tinelli (PEC: giuseppetinelli@ordineavvocatiroma.org)e dall’avv.

Maurizio De Lorenzi (PEC: avvocatomauriziodelorenzi@legalmail.it) ed elettivamente domiciliatapresso lo studio del primo dei cennati procuratori, in R oma, ViaFlaminia n. 691 ; - contr o ricorrente - Oggetto: sospensione ex art.5 L. n. 130/2022 Cons.Est. Roberto Succio - 2 avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del l a Puglia n.527/05/21 depositata i n data 1 2 / 0 2 /20 21 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 15 / 12 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ; Rilevatoche: - Destratis Letizia impugnava l’avviso di accertamento notificatole perl’anno 2009 con il quale era negata la deduzione di costi, in quantonon inerenti; - la CTP rigettava il ricorso; - appellava l a contribuente; proponeva appello incidentale l’Ufficio; - la CTR con la pronuncia gravata, previo rigetto dell’appello incidentale dell’Erario, dichiarava cessata la materia del contendere alla luce della documentazione prodotta e all’istanza exart. 46 d.

Lgs. n. 46 del 1992; - ricorre l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; Consideratoche: -la contribuente ha avanzato istanza di sospensione ex art. 5 L. n. 130 del2022; p.q.m. dichiarasospeso il processo sino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolodisponendo la trasmissione degli at