Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 2857/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to Tax Section due to lack of decisive ruling on internal res judicata.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2857/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court remitted the case to the Tax Section for a public hearing rather than issuing a final decision. The applicant argued that the lower court erred in applying notification rules, while the opposing party did not defend. The court declined to rule on the merits because the question of whether an internal res judicata had formed lacked decisive evidence under recent Supreme Court precedent.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 3) and n. 5) c.p.c.; Art. 139 c.p.c.; Art. 26 dPR n. 602/1973: When the lower court's decision on the admissibility of a cassation appeal lacks decisive evidence regarding the formation of internal res judicata, the case must be remitted to the competent section for a public hearing.

Parole chiave

Generato dall'IA
internal res judicata notification of tax notice remittal to section cassation procedure tax administrative appeal notificazione viziata comunicazione fiscale tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 139 c.p.c.
5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la notifica della cartella esattoriale era avvenuta nelle mani del portiere ai sensi dell’art. 139 c.p.c., e non già dell’art.
Art. 2967 c.c.
Art. 26 dPR n. 602/1973
139 c.p.c., e non già dell’art. 26 dPR n.
Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
602/1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.
602/1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
artt. 139 c.p
Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 139 c.p.c., 2967c.c.
art. 139 c.p
5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la notifica della cartella esattoriale era avvenuta nelle mani del portiere ai sensi dell’art. 139 c.p.c., e non già dell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezioni Unite Civili n. 26283 del 6 settembre 2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8574/2021R.G. proposto da: MUZIO SFORZA CESARINI (C.F.: SFRMZU73H19H501D), rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Di Fonso del Foro di Roma (C.F.: DFNSMN70M60G482V), giusta procura alle liti in calce al ricors o, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via Francesco De Sanctisn. 15 ; -ricorrente - contro Agenzia delle EntrateRiscossione; Regione Lazio; -intimate – -avverso la sentenza n. 3283 /1 7 / 20 20 emessa dalla CTR del Lazi o il 02/11/2020e non notificata;

Cartella esattoriale tassa automobilistica – Notifica a portiere – Necessità invio seconda raccomandata udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere relatore Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. Muzio Sforza Cesarini proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso una cartella esattoriale per tassa automobilistica relativa all’anno 2013 ed al relativo estratto di ruolo, sostenendo che la cartella non gli fosse stata validamente notificata.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, in quanto non vi era prova dell’invio della raccomandata al destinatario relativa alla notifica eseguita tramite messo notificatore con consegna al portiere.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, la CTRdel Lazio accoglieva il gravame, evidenziando, da un lato, che ben poteva l’Agenzia ricorrere ad avvocati del libero foro e, dall’altro lato, che, nel caso di notifica della cartella eseguita mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario, sicchè non occorre l’invio di una seconda raccomanda qualora la notifica venga ricevuta dal portiere.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Muzio Sforza Cesarini sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 139 c.p.c., 2967c.c. e 26 dPR n. 602/1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., nonché il travisamento della prova documentale costituente atto pubblico (i.e., la relata di notifica), in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la notifica della cartella esattoriale era avvenuta nelle mani del portiere ai sensi dell’art. 139 c.p.c., e non già dell’art. 26 dPR n. 602/73. 1.1. La questione principale, avente ad oggetto la intervenuta formazione o meno di un giudicato interno implicito in ordine all’ammissibilità del ricorso, alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 26283 del 6 settembre 2022, non presenta evidenza decisoria, ragion per cui si rivela opportuno disporre la rimessione degli atti alla Sezione Tributaria.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della Sezione Tributaria