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Ordinanza Interlocutoria — n. 2851/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court orders renewal of service due to mere nullity of notification to Prefecture.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2851/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court ordered the renewal of notification to the Prefecture of Rome because the original service was merely null. Although the administration was not represented by the competent State Attorney in the prior trial, the notification reached the correct passive legatee. The court ruled that this defect required procedural correction rather than dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 291 cod. proc. civ.; mere nullity of notification to the correct party warrants renewal of service rather than dismissal of the appeal.

Parole chiave

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mere nullity of notification renewal of service passive legitimation State Attorney representation procedural defect correction domanda d'asilo di rom diritto romano rigetto provvisorio dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 291 cod. proc. civ.
art. 291 cod. proc. civ
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5504-2021 proposto da: SALAZAR GAMARRA RAMIRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANTAMAURA, 72 SC. A INT. 2, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SALACCHI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ROMA; -intimata - avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositato il 29/05/2019; Ric. 2021 n. 05504 sez. M1 -ud. 15-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI. RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Rilevato previamente che il ricorso è stato notificato alla Prefettura di Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato, sebbene nel precedente grado di merito non consti che l'amministrazione intimata fosse stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato competente per territorio; che, di conseguenza, la notificazione, essendo comunque avvenuta nei confronti del soggetto passivamente legittimato, deve ritenersi affetta da mera nullità, onde se ne deve disporre la rinnovazione a mente dell'art. 291 cod. proc. civ. in assegnando termine. PQM Ordina la rinnovazione della notificazione nei confronti della Prefettura di Roma entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile