Cassation suspends tax appeal for simplified settlement due to taxpayer's prior victory and low value.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the tax appeal regarding indirect revenue reconstruction and transferred the case to the tax section. The Regional Tax Commission rejected the tax authority's appeal because the office failed to provide sufficient evidence for its inductive assessment and did not inventory all goods. Consequently, the Court applied the simplified settlement procedure under the new law, suspending the proceedings to allow the taxpayer to settle the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 della Legge n. 130 del 2022; Art. 360 c.p.c.: The Court of Cassation may suspend a tax appeal to facilitate a simplified settlement when the taxpayer is victorious in lower courts and the case value is under €100,000.
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Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10081-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro DI FRANCO PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'ELETTRONICA 20, presso lo studio dell'avvocato SIVIGLIA GIUSEPPE PIETRO, rappresentata e difesa dall'avvocato SAMMARTINO SALVATORE; -controricorrente - Ric. 2021 n. 10081 sez.
MT -ud. 10-05-2022 -2- contro -intimati - avverso la sentenza n. 6988/14/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 02/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA PENTA. Rilevato che: La Commissione TributariaProvinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo a IRPEF per l’anno d’imposta 20 09 emanato a suo carico in qualità di socia al 5 0% della società PARG di Di Franco Paola s.a.s. e la Commissione Tributari a Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate enunciando i principi in materia affermati dalla Corte di Cassazione e affermando che: l’Ufficio non ha fornito elementi i donei a giustificare un accertamento induttivo e non ha adottato un metodo per determinare le percentuali di ricarico ed i conseguenti ricavi in maniera conforme ai principi espressi dalla Cassazione; non è stato individuato un campione di beni significativo e sufficiente per rendere attendibile la ricostruzione del ricarico; non si è tenuto conto di alcune quantità di beni che, seppure esistenti nei punti di vendita di San Giovanni Gemini o custoditi in alcune scatole di cartone, non sono state inventariate; sono state acriticamente applicate le percentuali di ricarico emerse attraverso l’applicazione del suddetto metodo, agli anni che vanno dal 2007 al 2011; non risulta che, assumendo dette percentuali di ricarico, l’Ufficio abbia tentato di supportare la loro attendibilità attraverso altri elementi od anche attraverso Ric. 2021 n. 10081 sez.
MT -ud. 10-05-2022 -3- altre presunzioni semplici, ma gravi, precise e concordanti; il legale rappresentante della società PARG è stato assolto per non avere commesso il fatto. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva ma in prossimità dell’udienza depositava una istanza di rinvio per trattazione congiunta del presente procedimento con altri procedimenti prendenti presso questa Corte. Considerato che:
1. Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 , cod. proc. civ., l ’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 112 c.p.c., 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 c.c., 2727 c.c., 20 del d.lgs. n. 74 del 2000, 2 e 35 del d.lgs. n. 546 del 1992, 277 c.p.c., 654 c.p.c. per avere la sentenza impugnata offerto una motivazione inadeguata e sotto il minimo costituzionale e per avere erroneamente ignorato le censure svolte in appello nonché per avere ignorato che il contribuente avrebbe dovuto dimostrare in che misura la tipologia di merce asseritamente non inclusa nel campione preso in considerazione avrebbe influenzato la percentuale di ricarico medio ponderato calcolato dall’Ufficio.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia d elle entratelamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2 e 35 del d.lgs. n. 546 del 1992, 277 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata - una volta evidenziati i pretesi errori in cu i sarebbe Ric. 2021 n. 10081 sez. MT -ud. 10-05-2022 -4- incorsa l’Amministrazione nel procedimento di ricostruzione indiretta dei ricavi -quantificato la corretta pretesa tributaria.
3. Con nota del 2 .12.2022 il r esist ente ha dichiara to di volersi avvalere delle disposizionidi cui all’art. 5 del la l egge 31.8.2022 e, conseguentemente, ha formulato richies ta di sospensione della presente controversia, al fine di permettere il perfezionamento della definizioneagevolata.
4. La lite fiscale in oggetto rientra tra le controversie tributarie definibilicon modalità agevolate, ai sensi dell’art . 5 della Legge n. 130 del 2022 (rubricato “Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione”), atteso che:
a) si è in presenz a di una controversia tributaria per la quale la contribuente risulta integralmente vittoriosa ne i precedenti gradi di giudizio ed il cui valore non è eccedente € 100.000, in ossequio al comma 1 dell’articolo 5 già citato ;
b) sempre conformemente al comma 1, la controversia era pendente innanzia questa Co rt e alla data del 15 luglio 2022 e, nel rispetto del successivocomma 4, il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della menzionata legge, risalendo la PEC di notifica al giorno 28.4.2021.
4. In base al comma 10 dell’art. 5, “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.”.
P.Q.M.
La Corte sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti alla Sezione tributaria. Ric. 2021 n. 10081 sez. MT -ud. 10-05-2022 -5- Manda