Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 2848/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands case for retrial due to alleged violation of right to defense and ultra petita error.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2848/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation remanded the case for a new public hearing after finding procedural errors in the lower courts' handling of a contract resolution dispute. The Tarabella plaintiffs argued that the first-instance judge violated their right to defense by allegedly ruling on contract resolution without explicit mention, while the opposing parties contended the lower court correctly identified an ultra petita issue. The Supreme Court accepted these arguments, determining that the lack of clear reasoning regarding the resolution of the preliminary contract rendered the final judgment unreviewable and necessitated a retrial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.; Art. 24 e 11 Cost.: The Court of Cassation must remand a case for retrial when the lower court fails to explicitly address a specific legal issue, thereby violating the right to defense and creating an apparent ultra petita situation that prevents the judgment from being considered final.

Parole chiave

Generato dall'IA
right to defense violation ultra petita error contract resolution dispute procedural remand finality of judgment trasferimento privo d'oggetto revoca del trasferimento patrimoniale ritiro a seguito di transazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.
Considerato: che il ricorso è affidato a due formali motivi, illustrati da successiva memoria; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 24 e 11 Cost.
Art. 101, 112, 183 e 359 c.p.c.
Art. 324 c.p.c.
Art. 2932 c.c.
art. 2932 c.c
art. 324 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4755/2022 R.G. proposto da : TARABELLA NATALIA, TARABELLA NAUSICA, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato DIONISIO FABRIZIO (DNSFRZ63P26H501Y) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAGLIUCA ROBERTO (PGLRRT62H26F023T), MUSSI GUIDO (MSSGDU50L22F023Q) -ricorrente- INNOCENTI MANUELA, elettivamente domiciliato in PRATO VIA PIERO DELLA FRANCESCA 32, presso lo studio dell’avvocato PUGI LEONARDO (PGULRD63A19D612I) che li rappresenta e difende -resistente- SCHULZE FABRIZIO, elettivamente domiciliato in PRATO VIA PIERO DELLA FRANCESCA 32, presso lo studio dell’avvocato PUGI LEONARDO (PGULRD63A19D612I) che li rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 58/2021 depositata il 18/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI. Rilevato: che Natalia e Nausica Tarabella propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Genova che aveva rigettato il loro gravame contro la decisione del Tribunale di Massa. Quest’ultimo aveva accolto solo in parte la domanda delle odierne ricorrenti, condannando le controparti Fabrizio Schulze e Manuela Innocenti al risarcimento di € 91.141,00, ma respingendo la richiesta di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.; che ad avviso della Corte distrettuale, il primo giudice – pronunciando la risoluzione del contratto preliminare – sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione, ma, in mancanza di una censura sul punto, la suddetta pronunzia sarebbe divenuta irrevocabile ed, a cagione di tanto, l’invocato trasferimento di proprietà non avrebbe potuto essere disposto; che lo Schulze e la Innocenti sono rimasti intimati;

Considerato: che il ricorso è affidato a due formali motivi, illustrati da successiva memoria; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 183 e 359 c.p.c., nonché violazione del diritto di difesa ex artt. 24 e 11 Cost., giacché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il Tribunale si fosse pronunziato sulla risoluzione del contratto, laddove invece nessun accenno, neppure implicito, il giudice di primo grado avrebbe fatto al riguardo; che, in tal modo, la sentenza impugnata avrebbe respinto la domanda sul presupposto dell’esistenza di un giudicato interno, unilateralmente ricavato da una interpretazione scorretta della decisione di primo grado, che aveva condannato i promittenti venditori non alla restituzione del prezzo ma al risarcimento del danno; che, mediante il secondo, le Tarabella rilevano la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe “letto” in maniera palesemente illogica, contraddittoria e confusa passaggi del Tribunale, che sarebbero invece stati fra loro autonomi e distinti; che il giudizio involge delicate questioni riguardanti la sorte della dichiarazione di risoluzione e l’interesse ad ottenere il provvedimento ex art. 2932 c.c.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa in Pubblica Udienza. Così deciso in Roma, nella camer