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Ordinanza Interlocutoria — n. 2846/2023 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to examine if tax debt from pre-bankruptcy period qualifies for special privilege in bankruptcy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2846/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case for public hearing to address a significant legal issue regarding tax debt admissibility in bankruptcy. The lower court admitted the tax debt with reservation but denied the requested special privilege due to insufficient proof of asset inalienability. The Court deemed the legal question of relevance requiring full examination before a final ruling on the privilege.

Regesto Legislator

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Art. 96, comma 2, n. 3) l. fall.; Art. 2758, 2772 cod. civ.: A tax debt arising from a pre-bankruptcy administrative procedure is admissible in bankruptcy with reservation, but the special privilege requires strict proof of asset inalienability linked to the tax imposition.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings tax debt admissibility special privilege asset inalienability administrative extraordinary procedure sgravio fiscale successivo crescita in giudicato della tassazione arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 96, comma 2, n. 3) l. fall.
Il Tribunale di Catania, nell’esaminare l’opposizione a questo provvedimento presentata dall’Agenzia delle Entrate, disponeva l’ammissione con riserva di tale credito, exart. 96, comma 2, n.
Art. 2758 cod. civ.
Art. 2772 cod. civ.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31032-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro FALLIMENTO di F.LLI COSTANZO s.p.a . in A.S., AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimati - avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il 2/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'1/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ALBERTO PAZZI. Rilevato che: Ric. 2021 n. 31032 sez. M1 -ud. 01-12-2022 - 2 - 1. Il giudice delegato al fallimento di F.lli Costanzo s.p.a. non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato dall’Agenzia delle Entrate, derivante da una cartella esattoriale notificata all’amministrazione straordinaria che aveva preceduto il fallimento e concernente un avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro su atti giudiziari, per una controversia di opposizione allo stato passivo promossa da sei creditori nei confronti della procedura concorsuale.

2. Il Tribunale di Catania, nell’esaminare l’opposizione a questo provvedimento presentata dall’Agenzia delle Entrate, disponeva l’ammissione con riserva di tale credito, exart. 96, comma 2, n. 3), l. fall., in prededuzione, poiché lo stesso era nato nel corso e in funzione della procedura di amministrazione straordinaria, cui era seguito, senza soluzione di continuità, il fallimento. Escludeva, tuttavia, il privilegio richiesto, in quanto si trattava di privilegio speciale per tributo indirettoex art t. 2758 e 2772 cod. civ. rispetto al quale non era stata dimostrata l’inerenza dei beni indicati nella domanda di insinuazione con l’oggetto dell’imposizione tributaria.

3. Per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 2 novembre 2021, ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate prospettando un unico motivo di doglianza. Gli intimati fallimento di F.lli Costanzo s.p.a. e Agenzia delle Entrate - Riscossione non hannosvolto difese. Considerato che:

4. Il collegio ritiene che il motivo di ricorso presentato prospetti una questione di diritto di particolare rilevanza, della quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la