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Ordinanza Interlocutoria — n. 2844/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows partial appeal by revoking presidential decree's extinction of case against one defendant only.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2844/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the presidential decree extinguishing the entire cassation proceeding invalid regarding the remaining defendant, Talani. Albasete argued the decree incorrectly covered all parties despite a specific waiver only against Unipolsai. The court ruled that the decree's scope is limited to the insurance company based on the waiver's explicit content, remanding the case for continuation against Talani.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 391 bis c.p.c.: A presidential decree declaring the extinction of a cassation proceeding does not have the effect of a final judgment and cannot be revoked or corrected for material error; however, if the extinction is limited to specific parties due to a partial waiver, the decree is interpreted narrowly, and the case is remanded for continuation against the remaining parties.

Parole chiave

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presidential decree extinction partial waiver of appeal remand for continuation cassation procedure multiple defendants material error correction procedural limitation estinzione delle prestazioni assicurative

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
15100 del 12 maggio 2022, il Presidente della Sesta Sezione civile - sottosezione II, ha dichiarato l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. Avverso tale provvedimento propone ricorso la Albasete S.r.l.
Art. 391 bis c.p.c.
375, comma 1, numeri 4) e 5), c.p.c., come previsto dall'art. 391 bis c.p.c.;
Art. 375 c.p.c.
art. 391 c.p
15100 del 12 maggio 2022, il Presidente della Sesta Sezione civile - sottosezione II, ha dichiarato l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.
art. 391 bis c.p
375, comma 1, numeri 4) e 5), c.p.c., come previsto dall'art. 391 bis c.p.c.;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6607/2016
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6607/2016) il decreto presidenziale con il quale viene dichiarata l'estinzione del processo di cassazione, che, a norma dell'art.
Cass. n. 23751/2015
Per tale ipotesi è stato evidenziato che (Cass. n. 23751/2015) il rilievo dell’effettiva portata del decreto di estinzione non è sottoposta alla necessità che l’istanza della parte sia sollecitata nel rispetto del termine di dieci giorni dalla pronuncia del decreto di estinzione come richiesto dall’art.
Cass. n. 15088/2015
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15078-2022 proposto da: ALBASETE SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO DE TILLA giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro TALANI STEFANIA, FRATTINI GROUP SRL, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA; -intimati - avverso il decreto n. 15100/2022 della CORTE DI CASSAZIONE, depositato il 12/05/2022; Ric. 2022 n. 15078 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; Lette le memorie della ricorrente;

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE La Albasete S.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Frattini Group S.r.l. e l’arch. Stefania Talani deducendo di avere affidato in appalto alla prima la realizzazione di n. 7 box auto e di un locale commerciale in Roma alla via Cassia, e che l’arch. Talani era stata designata quale direttore dei lavori. Aggiungeva che le opere avevano subito svariati ritardi e non erano nemmeno state completate, il che giustificava la risoluzione del contratto per l’inadempimento dei convenuti, con la condanna della società al pagamento della penale e del direttore deo lavori alla restituzione delle somme versate.

Si costituivano le convenute che spiegavano domanda riconvenzionale, per il pagamento dei compensi ancora dovuti dalla committente. L’arch. Talani chiamava in garanzia la propria compagnia di assicurazioni Unipolsai. All’esito dell’istruttoria il giudice adito con sentenza n. 10415 del 2018 rigettava la maggior parte delle domande proposte e le accoglieva solo in parte, con la condanna dell’appaltatrice alla restituzione di determinati importi. Erano altresì accolte in parte le domande riconvenzionali, e per l’effetto l’attrice era condannata al pagamento di quanto ancora dovuto alle convenute.

Ric. 2022 n. 15078 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -3- Avverso tale sentenza proponeva appello la Albasete e la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame, rideterminava a favore dell’appellante le somme alla cui restituzione era stata condannata l’appaltatrice. Inoltre, rigettava integralmente l’appello proposto nei confronti dell’arch. Talani e della compagnia, con la condanna dell’appellante all’integrale rimborso dele spese nei loro confronti. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Albasete S.r.l. sulla base di quattro motivi, illustrati da memorie.

La ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso nei confronti dell’intimata UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., recante la data del 22 settembre 2021, assumendo di avere definito in via transattiva la propria posizione debitoria nei confronti della compagnia. Con decreto n. 15100 del 12 maggio 2022, il Presidente della Sesta Sezione civile - sottosezione II, ha dichiarato l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. Avverso tale provvedimento propone ricorso la Albasete S.r.l. la quale lamenta che sia stata dichiarata l’estinzione dell’intero giudizio, senza che la Corte si sia avveduta che in realtà la rinuncia era relativa alla sola posizione della compagnia di assicurazione, senza che però tale atto si potesse estendere anche al diverso rapporto nei confronti dell’altra intimata Talani Stefania.

Ric. 2022 n. 15078 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -4- Ha quindi chiesto di tenere conto del reale contenuto dell’atto di rinuncia, e di revocare il decreto quanto all’integrale declaratoria di estinzione, provvedendosi poi alla decisione del ricorso quanto alle doglianze rivolte avverso la Talani. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6607/2016) il decreto presidenziale con il quale viene dichiarata l'estinzione del processo di cassazione, che, a norma dell'art. 391, comma 3, c.p.c., ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nei dieci giorni dalla sua comunicazione, non può formare oggetto di revocazione o di correzione di errore materiale, essendo detti rimedi previsti per le sentenze e le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 375, comma 1, numeri 4) e 5), c.p.c., come previsto dall'art. 391 bis c.p.c.;

Sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 23751/2015), in presenza di processo soggettivamente complessi, a fronte di una declaratoria di estinzione con decreto presidenziale, si impone la necessità di dover indagare l’effettivo contenuto del provvedimento, alla luce, non solo del dispositivo, ma anche delle affermazioni e degli accertamenti contenuti in parte motiva, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione, in quanto integrino una necessaria premessa od un presupposto logico indefettibile della pronuncia (Cass. n. 15088/2015);

Nella fattispecie il provvedimento presidenziale di estinzione contiene un esplicito riferimento all’atto di rinuncia del ricorso il quale a sua volta risulta univocamente riferire di una rinuncia al Ric. 2022 n. 15078 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -5- ricorso, cumulativamente proposto nei confronti della società di assicurazioni e dell’arch. Talani, nei soli confronti della prima. Attesa la natura scindibile della controversia, deve reputarsi che il decreto, ancorché formalmente dichiarativo dell’estinzione del giudizio, stante il richiamo al contenuto della dichiarazione della ricorrente, debba intendersi limitato alla sola posizione dell’UNIPOLSAI, senza quindi produrre effetti anche nei rapporti con le altre parti intimate.

Per tale ipotesi è stato evidenziato che (Cass. n. 23751/2015) il rilievo dell’effettiva portata del decreto di estinzione non è sottoposta alla necessità che l’istanza della parte sia sollecitata nel rispetto del termine di dieci giorni dalla pronuncia del decreto di estinzione come richiesto dall’art. 391 co. 3 c.p.c., così che, stante la limitazione dell’estinzione come sopra indicata, il ricorso deve essere rimesso alla Seconda Sezione per il prosieguo. PQM Dichiara che l’estinzione di cui al decreto presidenziale del 12 maggio 2022 concerne i soli rapporti concernenti l’impugnazione proposta dalla ricorrente nei confronti di UNIPOLSAI Assicurazioni