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Ordinanza Interlocutoria — n. 2843/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil section dismissed appeal for criminal legal aid revocation, ruling jurisdiction belongs to criminal sections.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2843/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation's civil section dismissed the appeal regarding the revocation of legal aid in a criminal case, directing the file to a criminal section. The appellant sought state-funded legal representation, but the trial court revoked the admission, prompting the appeal. The court determined that such appeals fall under criminal jurisdiction, not civil, based on specific statutory interpretations regarding judicial compensation and defense fees.

Regesto Legislator

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Art. 170 del D.Lgs. 151/2001; The civil section of the Court of Cassation lacks jurisdiction over appeals against revocation of legal aid in criminal proceedings, which must be heard by the criminal sections.

Parole chiave

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legal aid revocation criminal jurisdiction civil section competence state-funded defense Cassazione divisione competenza del pubblico ministero conflitto di competenza civile categorie di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 170 del D.Lgs. 151/2001

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un. n. 19161/2009
Infatti, alla luce di quanto statuito da Cass., sez. un. n. 19161/2009 detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art.
Cass. Pen., sez. quarta, 14 luglio 2010
Pertanto, la cognizione di questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (per la giurisprudenza penale si veda Cass. Pen., sez. quarta, 14 luglio 2010, n.; 22 giugno 2010, n.; 29 aprile 2010, n., e per quella civile, Cass.
Cass. Pen., sez. quarta, 22 giugno 2010
Cass. Pen., sez. quarta, 29 aprile 2010
Cass. n. 6840/2011
quarta, 14 luglio 2010, n.; 22 giugno 2010, n.; 29 aprile 2010, n., e per quella civile, Cass. n. 6840/2011;
Cass. n. 4407/2011
Cass. n. 4407/2011)). Gli atti vanno pertanto rimessi al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione a una sezione penale.
sez. un. n. 19161/2009
Infatti, alla luce di quanto statuito da Cass., sez. un. n. 19161/2009 detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 8909-2022proposto da: GALLUZZI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO CHIODO, giusta mandato in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI CATANZARO, depositata il 30/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; Ric. 2022 n. 8909 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -2- RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Galluzzi Giuseppe nel procedimento penale n. 5697/2019 RGNR presso il Tribunale di Catanzaro, nel quale è stato difeso dall’avvocato Pietro Chiodo, ha chiesto di essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ma la richiesta è stata rigettata dal GIP con provvedimento che è stato confermato dal medesimo Tribunale in sede di opposizione con ordinanza del 30/11/2021.

Avverso tale ordinanza Galluzzi Giuseppe propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa fase. Ritiene il Collegio che poiché nella specie si tratta di ricorso per cassazione in tema di opposizione avverso provvedimento di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili di questa Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia. Infatti, alla luce di quanto statuito da Cass., sez. un. n. 19161/2009 detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art. 170 del citato testo unico al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari dei magistrati ed ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale.

Ric. 2022 n. 8909 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -3- Nella fattispecie il provvedimento impugnato ha dichiarato improcedibile l’opposizione proposta avverso il provvedimento del GIP presso il Tribunale di Napoli cheaveva revocato l’iniziale ammissione al detto beneficio. Pertanto, la cognizione di questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (per la giurisprudenza penale si veda Cass. Pen., sez. quarta, 14 luglio 2010, n.; 22 giugno 2010, n.; 29 aprile 2010, n., e per quella civile, Cass. n. 6840/2011;

Cass. n. 4407/2011)). Gli atti vanno pertanto rimessi al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione a una sezione penale.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione. Così deciso nell