Cassation court suspends tax dispute over municipal waste fees pending simplified settlement procedure under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the tax dispute regarding municipal waste fees pending the completion of a simplified settlement procedure. The appellant argued for the invalidity of the tax notice due to procedural defects and a false declaration claim, while the municipality contested the timing of the notification. The court granted the suspension request because the case met the criteria for the new simplified tax resolution mechanism, allowing time for the parties to finalize an agreement before the deadline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 della Legge n. 130 del 2022; Art. 380 bis 3 c.p.c.: The Court of Cassation may suspend a tax proceeding to allow for the simplified settlement procedure when the taxpayer requests it and the case meets statutory requirements, even if the opposing party has not yet formally adhered.
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nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 15163/2021proposto da: RIPAMONTIFRANCESCO (C.F.: RPMFNC42L01G027F), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Chelini n. 5, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Cogliati Dezza del Foro di Roma (C.F.: CGLLSN47D19H501M), che, unitamente all'Avv. Mauro Bussani del Foro di Lecco (C.F.: BSSMRA59B27E507V), lo rappresenta e difende , in forza di delega a margine delricorso; -ricorrente - contro COMUNE DI CALCO(C.F.: 85001510131 ) , con sede in Calco (LC), alla V ia Cesare Cantù n. 1, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro Avviso accertamento Tarsu – Infedele denuncia di alcuni fabbricati – Notifica atto impositivo mediante raccomandata PRO tempore, Avv.
Stefano Motta, autorizzato a stare in giudizio in forza di delibera della Giunta Comunale n. 50 del 29/06/2021,nonché di successiva Determina di affidamento n. 42 del 30/06/2021, rappresentato e difeso, giustaprocura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. Fabio Tucci (C.F.: TCCFBA79H21E507B), presso il cui studio, in Leccoalla Via Roma n. 73, ha eletto domicilio; -controricorrente – -avverso la sente nza n. 2 780 / 20 20 emessa dalla C TR L ombardia il 27/11/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.
Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. Ripamonti Francesco proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco avverso l’avviso di accertamento con il quale il Comune di Calco aveva accertato, con riferimento alla tassa di smaltimento di rifiuti solidi urbani, l’infedele denuncia (in termini di metratura) di alcuni fabbricati nella sua titolarità, riprendendo a tassazione i relativi importi e, contestualmente, sanzionando la detta violazione.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione concernente l’avvenuta notifica oltre il termine decadenziale dell’avviso.
3. Sull’appello del Comune, la Commissione Tributaria Regionale Lombardia accoglieva il gravame e, per l’effetto, rigettava il ricorso di primo grado, evidenziando, per quanto qui ancora rileva, che nel giudizio tributario la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta per il notificante è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione Ripamonti Francesco sulla base di due motivi. Il Comune di Calco ha resistito con controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis 3 cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto tempestiva la notificazione dell’avviso di accertamento impugnato rispetto al termine decadenziale, nonostante, in caso di notifica dell’atto impositivo mediante raccomandata PRO, la distinta delle raccomandate che possa tener luogo dell’avviso di spedizione sia solo quella timbrata dall’ufficio postale abilitato alle spedizione delle dette raccomandate.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR del tutto ignorato che egli aveva presentato querela di falso in data 23.4.2018.
3. Con nota del 17.11.2022 il r icorr ente ha dichiara to di volersi avvalere delle disposizioni di cui all’art. 5 della l egge 31.8.2022 e, conseguentemente, ha formulato richiesta di sospensione della presente controversia, al fine di permettere il perfezionamento della definizione agevolata.
4. La lite fiscale in oggettorientra tra le controversie tributarie definibili con modalità agevolate, ai sensi dell’art . 5 della Legge n. 130 del 2022 (rubricato “Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione”),atteso che:
a) si è in presenz a di una controversia tributaria per la quale l’Agenziadelle Entrate risulta soccombente in uno dei precedenti gradi di giudizio ed il cui valore non è eccedente € 50.000, in ossequio al comma 1 dell’articolo 5 già citato ;
b) sempre conformemente al comma 1, la controversia era pendente innanzia questa Corte alla data del 15 luglio 2022 e, nel rispetto del successivo comma 4, il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della menzionata legge, risalendo la PEC di notifica al giorno 8.6.2020. Per quanto, allo stato, non vi siaprova che il Comune di Calco abbia aderito aldetto modus procedendi, come richiesto dall’art. 5, comma 15 della l. n. 130/22 riguardo ai tributi degli enti locali, lo spatium deliberandi per poterlo fare scadrà il 16 gennaio 2023.
4. In base al comma 10 dell’art. 5, “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.”.
P.Q.M.
La Corte sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti alla Sezi