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Ordinanza Interlocutoria — n. 2837/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to lack of necessary joinder of a shareholder in the proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2837/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision. The court found that a shareholder, Mario De Martino, was improperly excluded from the necessary joint litigation required by law. Consequently, the case was remanded to a new docket for proper joinder of all necessary parties.

Regesto Legislator

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Art. 14 d. Lgs. n. 546/92; When a necessary co-litigant is absent from the proceedings, the case must be remanded for joinder to ensure procedural regularity.

Parole chiave

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necessary joinder tax appeal shareholder liability procedural defect remand to new docket indagine fiscale garanzia fiscale comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 14 d. Lgs. n. 546/92
Oggetto:art. 14 d. Lgs. n. 546/92-violazione Cons.Est.
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. R.G. 24904 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – Contro FOTO-OTTICADI LERNIA S.A.S. DI ANTONIO SELVAGGI in persona del Legalerappresentante pro tempore Antonio Selvaggi , nonché dei soci MARIODE MARTINO e A NTONIO SELVAGGI tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, come da procura speciale in calce al presente controricorso,anche in via disgiuntiva, dal p rof. a vv.

Francesco d’Ayala Valva(PEC: francescodayalava lva@ordineavvocatiroma.org) e dall’ a vv. Oggetto:art. 14 d. Lgs. n. 546/92-violazione Cons.Est. Roberto Succio - 2 Licia Fiorentini (PEC: liciafiorentini@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio “d’Ayala Associati” - StudioProfessionale Associato, con sede in Roma, 00197, Viale Parioli, n.43; - controricorrent i – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del l a Calabrian. 650 / 0 1 / 2 1 depositata i n data 03 / 0 3 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 2 2 / 11 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ;

Rilevatoche: - la Foto ottica di Lernia s.a.s. di Antonio Selvaggi e i soci impugnavano l'avviso di accertamento notificato alla società a seguitodi verifica fiscale della Guardia di finanza per l'anno 2010 con il quale si rideterminava il reddito di impresa in forza delle risultanzedi indagini finanziarie; - il giudice di primo grado rigettava il ricorso; appellava la società contribuente; - con la pronuncia impugnata la CTR ha accolto l'appello e annullato l'atto imp ugnato in quanto l'amministrazione finanziaria non ha valutatole memorie difensive del contribuente; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle entrate con atto affidato a due motivi di ricorso; resistono con controricorso la società e i soci, Selvaggi Antoni o e De Martino Mario , che hanno altresì depositatomemoria;

Consideratoche: - preliminarmente, rileva la Corte che – come correttamente segnalato in memoria da parte controricorrente – è iscritto al n. r.g.24901-2021 il ricorso pendente avverso la sentenza di appello nelgiudizio relativo all’impugnazione dell’avviso di accertament o notificato al socio De Martino Mario, ai fini delle d i lui IRPEF , conseguenteall’accertamento societario ; - conseguentemente, è evidente che il De Martino Mario, sia pur indicatonel frontespizio della sentenza impugnata come parte del Cons.Est. Roberto Succio - 3 presente giudizio u nitamente al socio Selvaggi Antonio e alla società, non ha invero partecipato ai precedenti gradi di giudizio unitamente ai ridetti litisconsorti necessari; in tal senso depone anche sia quanto illustrato in ricorso a pag. 4, punto 11 in cui questi non è i ndicato tra gli appellanti , sia quanto illustrato in controricorsosul punto ; - alla luce di quanto sopra, risulta opportuna la trattazione congiuntadel presente giudizio con quello nel quale è parte il socio DeMartino Mario; - va nel frattempo disposta l’a cquisizione dei fascicoli dei gradi di merito, ai fini di verificare il rispetto, in tali giudizi, del litisconsorzio necessario di cui all’art. 14 del d. l gs. n. 546 del 1992; - per tali ragioni, la controversia va rinviata a nuovo ruolo; p.q.m. dispone l ’acquisizione dei fascicoli di merito; trasmette gli atti alla sezione t ributaria per trattaz