Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 2833/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses Unicredit's request to correct a material error regarding legal costs without notifying the opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2833/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected Unicredit's request to correct a material error in a previous judgment by ordering the defendants to pay legal costs. The court noted that while the request invoked the power of correction under Article 391-bis of the Code of Civil Procedure, it implicitly solicited the court's ex officio intervention. Consequently, the court ruled that a contradictory procedure must be established with the opposing parties before any correction can be pronounced. The decision was to remand the case to a new hearing, requiring Unicredit to formally notify the defendants within 60 days.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391-bis, comma 1, c.p.c.; The court cannot exercise its power of correction ex officio without first establishing a contradictory procedure with the opposing parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction ex officio power contradictory procedure legal costs judgment Italian civil procedure correzione di errore materiale sanatoria del vizio procedurale esame di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391-bis, comma 1, c.p.c.
― La richiesta può intendersi come sollecitazione all’esercizio officioso, da parte della Corte, del potere correttivo, come contemplato dall’art. 391 bis, comma 1, c.p.c., nel testo modificato dal d.l.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 17716-2022 proposto da: SPATARO CATENO SALVATORE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE PAROLA; -ricorrente - contro UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30 presso lo studio dell'avvocato GIAMMARIA CAMICI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIACHIARA CAMOSCI, FEDERICO CAMOZZI, MASSIMO NESPOLI;

Sez. VI–RG 17716/2022 camera di consiglio14.12.2022 -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 33350/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA. LA CORTE RILEVA1. ― Con ordinanza n. 33350/2021 è stato respinto il ricorso proposto da Spataro Cateno Salvatore e Valetti Claudia avverso la sentenza n. 1632/2019 della Corte di appello di Torino: ricorso cui aveva resistito Unicredit. 2. ― Quest’ultima ha domandato di provveder si alla correzione dell’errore materiale consistente nella mancata pronuncia dellacondanna dei nominati ricorrenti al pagamento dellespese del giudizio di legittimità. 3.

― La richiesta può intendersi come sollecitazione all’esercizio officioso, da parte della Corte, del potere correttivo, come contemplato dall’art. 391 bis, comma 1, c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016. Ai fini di una pron un cia nel senso indicato è però necessario instaurare il contraddittorio nei confronti deipredetti Spataro e Valetti.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo che l’istante Unicredit notifichi la propria istanza a Spataro Cateno Salvatore e Valetti Claudia nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6ª Sezione Sez. VI–RG 1771