Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2764/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2764/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2764/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ni –Fatto illecito del consulente fiscale –Culpa in vigilando AC23.11.2022 CC R.G.N. 3911/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3911/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro CHEMICAL PLAST s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in Roma, P i azza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difes a dall’avv.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 2697 c.c, art. 360-bis c.p; Ordinanza — n. 2764/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 3911/21 R.G. nella specie, la C.T.R. ha sostanzialmente ritenuto dimostrata la buona fede della contribuente, a suo dire comprovata dagli argomenti dispiegati nelle controdeduzioni in appello della società stessa (ossia: la spontanea ottemperanza al “giudicato” da parte dell’Ufficio, il fatto che la società sia stata raggirata dal vecchio consulente, che non abbia tratto alcun vantaggio per sé, che aveva denunciato il medesimo e che a questi era subentrato un nuovo consulente); essa, però, ha in parte completamente travisato il significato di alcuni accadimenti (l’ottemperanza dell’Ufficio alla decisione di primo grado a sé sfavorevole costituisce atto dovuto ex art. 68 d.

Parole chiave

Generato dall'IA
responsabilità civile del consulente fiscale comunicazione fiscale inchiesta per frode fiscale complicità in sottrazione d'imposta assoggettamento all'IVA fatture fittizie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 2697 c.c
472/1997 e dell’art. 2697 c.c., per aver la C.T.R.
art. 360-bis c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ni –Fatto illecito del consulente fiscale –Culpa in vigilando AC23.11.2022 CC R.G.N. 3911/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3911/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro CHEMICAL PLAST s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in Roma, P i azza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difes a dall’avv.

Daniela Cola , come da procura in calce al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 4547/09/2020depositata in data 7.10.2020; N. 3911/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 23.11.2022 dal Consigliere Relatore Salvatore Saija; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Ca mpania , sezione staccata di Salerno, rigettò l’appello dell ’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 910/2019 della C.T.P. di Salerno , che aveva a sua volta accolto i l ricors o propostodalla Chemical Plast s.r.l. , annullando in parte l’ avvis o di accertamento per l’anno 2013, ritenendo fondat o quanto argomentato dalla società circa l’esclusiva responsabilità del proprio consulente fiscale, riguardo all’omesso versamento delle imposte; nel confermare la decisione di primo grado, la C.T.R. osservò in particolare che risultavano fondati gli argomenti espost i dalla società nelle proprie controdeduzioni in appelloonde mandarla assolta dal pagamento delle sanzioni, a partire dalla spontanea ottemperanza alla sentenza di primo grado da parte dell’Ufficio, dalla dimostrata propria buona fede ( la società essendo stata raggirata dal proprio consulentenon traendo alcun vantaggio) , dalla pendenza del procedimento a carico del consulente stesso edall’avvenuta sua sostituzione con altro professionista, a partire dal 3.10.2018; avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidato ad un unicomotivo, cui resiste con controricorso la Chemical Plast s.r.l. ; consideratoche: 1.1 – con l’unico motivo si denuncia la violazione degli artt. 5 e 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 2697 c.c., per aver la C.T.R. ritenuto di poter escludere l’applicabilità delle sanzionia carico della società, traendo la prova N. 3911/21 R.G. della sua buona fede dalla semplice avvenuta incriminazione del consulente fiscale, ma omettendo ogni analisi circa l’insussistenza di culpa in vigilandoa suo carico; 2.1- preliminarmente, va disattes a l ’ eccezion e di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrent e , dal momento che il ricorso stesso è , in primo luogo,del tutto in linea con i dettami di cui all’art. 366 , comma 1, c.p.c., tra l’altro contenendo una idonea e non ridondante esposizione dei fatti processuali e sostanziali, nonché censure dotate del necessariogrado di specificità, atte ad investire adeguatamente la decisione qui impugnata, in relazione ai profili di cui infra; quanto poi alla questione di cui all’art. 360-bis c.p.c., è del tutto evidente che non può porsi alcun profilo di inammissibilità, perché laC.T.R. non ha affatto pronunciato in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, come meglio si dirà tra breve; 3.1 –ciò posto, il ricorso è fondato;

è ben noto che “In tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso, nonché il comportamento fraudolento del medesimo professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento, mediante la falsificazione di modelli F24 ovvero di altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante” (così, ex multis, Cass. n. 19422/2018);

N. 3911/21 R.G. nella specie, la C.T.R. ha sostanzialmente ritenuto dimostrata la buona fede della contribuente, a suo dire comprovata dagli argomenti dispiegati nelle controdeduzioni in appello della società stessa (ossia: la spontanea ottemperanza al “giudicato” da parte dell’Ufficio, il fatto che la società sia stata raggirata dal vecchio consulente, che non abbia tratto alcun vantaggio per sé, che aveva denunciato il medesimo e che a questi era subentrato un nuovo consulente); essa, però, ha in parte completamente travisato il significato di alcuni accadimenti (l’ottemperanza dell’Ufficio alla decisione di primo grado a sé sfavorevole costituisce atto dovuto ex art. 68 d.

L gs. n. 546/1992 ) , e dall’altro ha comunque del tutto omesso di verificare se, in relazione all’occorso e alle peculiari modalità dei fatti contestati (registrazione di fatture “gonfiate” in contabilità), la società avesse fornito idonea prova circa l’assenza di propria culpa in vigilando; ciòtanto più che, come correttamente sottolinea l’Agenzia, ad un imprenditore mediamente accorto (specie ove l’impresa sia esercitata da società di capitali) ben difficilmente può sfuggire un simile artifizioda patre del proprio consulente fiscale, stante l’immediata ricaduta, quantomeno, riguardo alla maturazione di unacorrispondente eccedenza IVA; 4.1 -in definitiva, il ricorso è accolt o ; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederàsulle spese del giudizio di legittimità;

N. 3911/21 R.G.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio