Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2762/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax authority for lack of motivation regarding VAT credit carryforward denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2762/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the Regional Tax Court's decision, which had upheld the tax authority's annulment of a tax assessment notice. The tax authority argued the notice lacked motivation by only mentioning a 1996 VAT refund request while ignoring a denied 1997 request, yet the court found the administrative office's subsequent mention of the 1997 denial in court merely probative, not motivational. The court ruled that the notice was defective because it failed to acknowledge the 1997 denial as an obstacle to carrying forward the credit, a fact the authority only introduced during litigation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1 d.P.R. n. 443/1997; Art. 30 d.P.R. n. 633/1973: A tax credit for carryforward is only authorized if the tax authority explicitly indicates the amount and grants permission; a simple denial of a prior refund request constitutes an obstacle to such carryforward, and failure to recognize this in the assessment notice constitutes a defect of motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
VAT credit carryforward defect of motivation tax assessment annulment denial of refund tax authority indication arretrati d'imposta deduzione dell'imposta precedente rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 d.P.R. n. 443/1997
1.1 –con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 1d.P.R.
Art. 30 d.P.R. n. 633/1972
443/1997 implica che la possibilità di portare in detr azione crediti chiesti a rimborso negli anni precedenti, ma denegati per carenza di uno dei presupposti dell’art. 30 d.P.R.n.
Art. 2697 c.c.
Art. 42 d.P.R. n. 600/1973
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
art. 30 d.P.R. n. 633/1972
443/1997 implica che la possibilità di portare in detr azione crediti chiesti a rimborso negli anni precedenti, ma denegati per carenza di uno dei presupposti dell’art. 30 d.P.R.n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 2599/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

08/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6708/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro CASEIFICIO PRAJA di Gaetano R. C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, Viale Liegi n. 58, presso lo studio dell’avv. Alessandro Massucci, rappresentat a e difes a dall’avv. Giuseppe Seminara, come da procura allegata al controricorso -controricorrente – N. 6708/21 R.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n . 1861/ 07/ 2 0 2 0 depositata in data 24.8.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 23.11.2022 dal Consigliere Relatore Salvatore Saija;

Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, rigettò l’appello dell ’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 4098/2014della C.T.P. di Reggio Calabria, che aveva a sua volta accolto ilricorso propostodalla Caseificio Praja s.a.s. , annullando l’ avvis o di accertamento per l’anno 2007, avente ad oggetto un credito d’imposta indebitamente utilizzato; con detto avviso, in particolare, l’Ufficio aveva rettificato il rigo VL27 della dichiarazione Mod. Unico 2008, azzerando l’importo di € 22.965,00 ivi dichiarato, in quanto per gli anni precedenti non risultava alcun diniego di rimborso con autorizzazione al riporto;conseguentemente, erano state irrogate sanzioni; nel confermare la decisione di primo grado, la C.T.R. osservò in particolare che nell’avviso si faceva riferimento ad una istanza di rimborso IVA del 1996 , negando ve ne fossero altre, mentre l’Ufficio aveva ammesso l’esistenza di una ulteriore istanza del 1997, oggetto di diniego, solo in corso di giudizio, così restando dimostrato ildifetto di motivazione ritenuto dai primi giudici; avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidato atre motivi, cui resist e con controricorso la Caseificio Praja s.a.s. , che ha pure depositato memoria; consideratoche:

N. 6708/21 R.G. 1.1 –con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 1d.P.R. n. 4 43 /1997 , per non aver la C.T.R. rilevato che la società contribuente non avrebbe potuto riportare in dichiarazione il credito in questione, avendo ricevuto il diniego di rimborso IVA per intervenuta decadenza, senza però impugnare il provvedimento, che ovviamente non poteva contenere l’autorizzazioneal riporto; 1.2 – col second o motivo si denuncia violazione e falsa applicazione de ll’art.2697 c.c. e dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, per aver ritenuto affetto da difetto di motivazione l’avviso impugnato, in quanto l’Ufficio avrebbe provveduto ad integrare le ragioni della ripresa solo in sede giudiziale, mediante il riferimento all’istanza di rimborso del 1997; 1.3 –col terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 d.P.R. n. 633/1972 , per aver la C.T.R. affermato che le sorti dell’istanza di rimborso non pregiudicano il diritto di credito del contribuente, annullando l’avvisodi accertamento per difetto di motivazione e facendo salva ogni ulteriore determinazioneamministrativa circa la definizione del rapporto tributario; 2.1– i primi due motivi possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi; essi sono fondati; infatti, la motivazione dell’avviso di accertamento – seppur erroneamente escludendo che, a parte l’istanza di rimborso del 1996, esitata positivamente, ne sussistessero altre –è fondata sul fatto che non risultava la presenza di alcun diniego di rimborso con autorizzazione al riporto, tale da giustificare l’esposizione del credito per cui è processo in dichiarazione;

N. 6708/21 R.G. pertanto, la successiva deduzione in giudizio, da parte dell’Agenzia, circa l’esistenza dell’istanza di rimborso IVA del 1997, oggetto di esplicito diniego, nulla aggiunge sul piano motivazionale, ma attiene tipicamente al piano probatorio, consistendo in una allegazione volta a contrastare la domanda avversaria, che su proprio detta istanza aveva fondato l’utilizzo del credito in dichiarazione; del resto, la disciplina dettata dall’art. 1 del d.P.R. n. 443/1997 implica che la possibilità di portare in detr azione crediti chiesti a rimborso negli anni precedenti, ma denegati per carenza di uno dei presupposti dell’art. 30 d.P.R.n. 633/1972, è subordinata all’ indicazione del credito spettante da parte dell’Agenzia, con conseguente autorizzazione al riporto(v.

Cass. n. 2599/2019); è quindi evidente il duplice error in iudicandocommesso dalla C.T.R., che da un lato ha ritenuto che l’indicazione dell’istanza di rimborso IVA del 1997 avesse lo scopo di integrare ex post la motivazione dell’avviso impugnato, attenendo invece essa al mero piano probatorio, e dall’altro non ha rilevato il carattere ostativodel diniego di rimborso puro e semplice dell’istanza stessa, ai fini del riporto del credito nella dichiarazione, occorrendo che tanto fosse stato autorizzato dall’Ufficio, mediante indicazione del credito spettante; 3.1 –il terzo motivo resta conseguentemente assorbito; 4.1 -in definitiva,i primi due motivi sono accolti, il terzo è assorbito; la sentenza impugnata è dunque cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e p r o vved e rà sulle spese del giudizio di legittimità;

N. 6708/21 R.G.

P.Q.M.

accoglie i primi due motivi e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di