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Ordinanza — n. 2721/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, quashing lower court ruling on notification vices not raised by taxpayer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2721/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, quashing the lower court's judgment. The taxpayer had only argued prescriptive limits in their first-instance appeal, failing to contest procedural defects in the notification of tax notices. The court ruled that the lower judge exceeded the scope of the controversy by addressing notification issues ex officio, violating the principle that judges cannot rule on matters not specifically pleaded by the parties.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 329 c. 2 c.p.c.; Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.: A judge violates procedural law when ruling on issues not raised by the parties, as the object of the trial is strictly limited to the specific grounds of contestation deduced by the taxpayer.

Parole chiave

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ultrapetizione extrapetizione thema controversum tax notification procedural defect tax appeal scope of trial ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Consideratoche: - con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione efalsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell’art.
Art. 329 c. 2 c.p.c.
e dell’art. 329 c. 2 c.p.c. in relazioneall’art.
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
in relazioneall’art. 360 c.
Art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, può essere modificatosolo nei limiti con sentiti dalla disciplina processuale e, cioè,con la presentazione di motivi aggiunti, consentita però, ex art. 24 del d.lgs.
D.P.R. n. 602 del 1973
26 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art.
art. 112 c.p
Consideratoche: - con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione efalsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 455 del 2011
Cass. n. 19337 del 2011
546, nel solo caso di "depositodi documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o perordine della com missione"» (Cass. n. 19337 del 2011; conf.
Cass. n. 28680 del 2005
Cass. n. 6620 del 2009
Cass. n. 15769 del 2017
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 5 38 3 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE ‒ RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – Contro MAYMISKULVIKTORIYA - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez.staccata di Latina, n. 2211 / 1 8 / 20 depositata i n data 16 / 07 /20 20 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 15 / 12 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ;

Oggetto: violazione art.112c.p.c. Cons.Est. Roberto Succio - 2 Rilevatoche: - l a contribuente impugnava l'intimazione di pagamento relativa a novecartelle e a un avviso di accertamento per lo più riguardanti IrpefIrap ed I va per l e annualità dal 2006 al 2009 ; - la CTP rigettava il ricorso ; - appellava la contribuente ; - con la sentenza gravata la CTR accoglieva l'appello limitatamente allecartelle indicate in dispositivo e dichiarava prescritti interessi esanzioni relativi a d una ulteriore cartella pure ivi indicata ; - ricorr e a questa Corte l’ A genzia delle entrate - R iscossi one con attoaffidato a due motivi ; la contribuente è rimasta intimata ;

Consideratoche: - con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione efalsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell’art. 329 c. 2 c.p.c. in relazioneall’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell'appello pronunciata la propria statuizione sulla notificazione degli atti sottesi all’intimazione di pagamento nonostante tale questione non fosse stata oggetto dell'impugnazione della c ontribuente e non fosse stata quindi devoluta al la cognizione del giudice del secondogrado; - il motivo è fondato; - e ffettivamente , dal contenuto dell'atto di appello della contribuente trascritto in ricorso per Cassazione, non si evince la proposizione di alcuna eccezion e relativa a vizi nel procedimento notificatorio degli atti presupposti all'intimazione, vale a dire le cartelle di pagamento e l'avviso di accertamento, essendosi in quella sede la contribuente limitata a dedurre la violazione del termine prescrizionale di cinqueanni; - come è noto, il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'a zione ("petitum" e "causa petendi") e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" Cons.Est.

Roberto Succio - 3 immediato),ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso daquello conteso ("petitum" mediato). Ne consegue che il vizio in questionesi verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendoalla parte un bene della vita non richiesto o diverso daquello domandato» (Cass. n. 455 del 2011); - con specifico riferimento al giudizio tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell'atto fiscale per vizi formali o sostanziali, si è precisato che «l'indaginesul rapporto sostanziale non può c he essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente dedu ca specifici vizi diinvalidità dell'atto impugnato, il giudice deve attenersi all'esame di essi e non può, "ex officio", annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudi zio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al "thema controversum",come definito dalle scelte del ricorrente.

L'oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, può essere modificatosolo nei limiti con sentiti dalla disciplina processuale e, cioè,con la presentazione di motivi aggiunti, consentita però, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel solo caso di "depositodi documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o perordine della com missione"» (Cass. n. 19337 del 2011; conf. Cass.n. 28680 del 2005, n. 6620 del 2009 e, più recentemente, n.15769 del 2017); - pertanto , la CTR, nell'affrontare la questione relativa alle modalità di notifica di tali atti, che non era stata in tali termini sottoposta al suo esame, ha effettivamente esondato dal perimetro entro il quale doveva muoversi la sua pronuncia;

Cons.Est. Roberto Succio - 4 - il secondo motivo di impugnazione si incentra sulla violazione falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente statuito che nel caso di notificazione diretta della cartella ai sensi della disposizione sopra richiamata la consegna del plico a persona diversa dal destinatario impone di inviare anche la raccomandata di avvenuta notificazione(c.d. CAN); - alla luce della decisione del primo motivo, il mezzo di impugnazione in parola è assorbito; - pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza è integralmente cassata con rinvio al giudice dell’appello; p.q.m. accoglieil primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado de l Lazio, Sezio