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Ordinanza Interlocutoria — n. 2718/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands tax case to new docket regarding delayed access to simplified tax judgment procedure.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2718/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new docket to allow the taxpayer access to the simplified tax judgment procedure. The lower court had previously rejected the taxpayer's opposition to a tax penalty based on a lack of proof regarding the irregular employment dates of two workers. The court granted the request for a postponement to facilitate the application of the new simplified procedure.

Regesto Legislator

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Art. 5 legge n. 130/2022; The Court of Cassation may order a remand to a new docket to enable a party's access to the simplified tax judgment procedure when no obstacles exist.

Parole chiave

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simplified tax procedure remand to new docket tax penalty opposition evidence of employment dates Cassation interlocutory order sanzione disciplinare dell'avvocato appropriazione indebita di trattenute salariali orario di lavoro irregolare

Disposizioni normative citate

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Art. 5 legge n. 130/2022
il ricorrente ha richiesto un rinvio dell’adunanza per poter accedere alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti davanti alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 5 legge n. 130/2022;
art. 346 c.p
art. 5 legge n. 130/2022
il ricorrente ha richiesto un rinvio dell’adunanza per poter accedere alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti davanti alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 5 legge n. 130/2022;
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26040-2021 proposto da: ASSENZA ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell'avvocato CECILIA FURITANO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI GIURDANELLA; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 688/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 29/03/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con sentenza 29 marzo 2021, la Corte d’appello di Catania ha rigettato l’opposizione di Rosario Assenza all’ordinanza con la quale l’Ufficio di Modica dell’Agenzia delle Entrate gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 53.300,00 a titolo di sanzione per l’impiego irregolare dei dipendenti Carmelo Calabrese eSalvatore Lanzarone: così riformando, in accoglimento dell’appello incidentale della Direzione Provinciale di Ragusa dell’Agenzia delle Entrate e rigetto del principale di Rosario Assenza, la sentenza di primo grado, che, a seguito della pronuncia declinatoria di giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, ne aveva parzialmente accolto l’opposizione, annullando l’ordinanza opposta e dichiarandone l’obbligo di pagamento di una sanzione pari al 200% dell’importo, per ciascuno dei due lavoratori irregolari, della retribuzione dovuta sulla base del CCNL di categoria per i rispettivi periodi dal 23 ottobre 2002 all’8 novembre 2002 per Salvatore Lanzarone e dall’inizio dell’anno 2002 all’8 novembre 2002 per Carmelo Calabrese;

2. preliminarmente disattesa la deduzione di inammissibilità per tardività dell’opposizione all’ordinanza di Rosario Assenza davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa e rigettatone l’appello principale, per infondatezza del primo motivo (per erroneo accertamento probatorio della data di assunzione del lavoratore Carmelo Calabrese) ed inammissibilità del secondo (per riproposizione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., della domanda di annullamento dell’atto di irrogazione della sanzione e rideterminazione dellastessa, anziché con specifico motivo di impugnazione del relativo capo di pronuncia della sentenza del Tribunale), la Corte territoriale ha ritenuto, in esito alle scrutinate risultanze istruttorie, il difetto di prova, a carico dell’opponente, della data di effettiva assunzione dei lavoratori irregolarmente impiegati, con la conseguente correttezza dell’ordinanza impugnata, di sua individuazione nel 1° gennaio 2002 anche per Salvatore Lanzarone;

3. con atto notificato il 18 ottobre 2021, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui l’Agenzia delle Entrate e del Territorio ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente ha richiesto un rinvio dell’adunanza per poter accedere alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti davanti alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 5 legge n. 130/2022;

2. che non ricorrono ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza;

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’incombente suind