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Ordinanza Interlocutoria — n. 2714/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to ordinary section regarding standing to challenge tax notices based on prescription.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2714/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to the ordinary section for further examination. The appellant argued that the lower court erred in denying standing because the tax debts were prescribed, citing a specific precedent regarding the inalienability of prescription in social security matters. The court agreed that the legal issues raised regarding the interplay between prescription and standing require detailed analysis by the ordinary section.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 100 c.p.c.; The Court of Cassation may remit a case to the ordinary section when the legal questions raised regarding standing and prescription in social security contexts require nomofilactic clarification beyond the scope of the interlocutory order.

Parole chiave

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standing to sue social security prescription tax notice nullity interest to act remittal to ordinary section notificazione viziata obblighi di notifica documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.
Law n. 335/1995
Art. 24 d.lgs. 46/1999
Art. 617 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
con atto notificato il 13 novembre 2021, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c., cui l’Inps e l’Agenzia del Territorio hanno resistito con distinti controricorsi.
artt. 24 d.lgs. 46/1999
artt. 100 c.p
la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c., 3, nono e decimo comma legge n.

Giurisprudenza citata

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Corte di Cassazione n. 29294/2019
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29455-2021 proposto da: G.P. DI ANNA PUGNETTI C. S.A.S. 01558520134, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARTINO MARIA EBNER; -ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI;-controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 550/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con sentenza 14 maggio 2021, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello di G.P. di Anna Pugnetti C. s.a.s. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva dichiarato inammissibile l’opposizione ai sensi degli artt. 24 d.lgs. 46/1999 e 617 c.p.c., per nullità e illegittimità di dodici avvisi di addebito Inps e di una cartella di pagamento, di cui aveva avuto conoscenza solo dalla consultazione dell’estratto del ruolo, consegnatole il 1° agosto 2019 dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per effetto della loro omessa notifica, oltre alla prescrizione dei primi cinque avvisi di addebito;

2. il Tribunale aveva ritenuto detta inammissibilità in difetto di interesse ad agire della società, per non avere dedotto alcun vizio di illegittimità degli atti impositivi e comunque documentata la notificazione con raccomandata postale dell’unica cartella di pagamento e di alcuni avvisi di addebito e degli altri via Pec all’indirizzo di posta elettronica della società opponente;

3. richiamati i principi regolanti le varie ipotesi di ammissibilità di impugnazione dell’avviso di ruolo, la Corte territoriale ha ribadito che nelle azioni di mero accertamento l’interesse ad agire assume il carattere dell'attualità e della consistenza oggettiva soltanto quando la lesione, insita nello stato di incertezza che si intende rimuovere attraverso il processo, non abbia natura meramente eventuale, ma ricollegabile ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato; e la necessità che esso si concretizzi per la contestazione attuale che altri faccia del diritto vantato dall'attore, ad essa soltanto conseguendo un pregiudizio concreto e non meramente potenziale;

4. essa ha quindi escluso la sussistenza di un interesse attuale e concreto alla eliminazione di un’oggettiva incertezza sull'esistenza del rapporto dedotto in causa: in assenza di intimazione di pagamento o di azione esecutiva impugnata dall’appellante, integrante quella situazione di incertezza che l'azione della ricorrente abbia inteso rimuovere, per essersi limitata alla contestazione dell’estratto di ruolo;

5. con atto notificato il 13 novembre 2021, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c., cui l’Inps e l’Agenzia del Territorio hanno resistito con distinti controricorsi. CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c., 3, nono e decimo comma legge n. 335/1995, per avere la Corte d’appello erroneamente negato la sussistenza dell’interesse ad agire in capo alla società opponente, nonostante la dedotta prescrizione delle pretese contributive contenute nella cartella di pagamento e negli avvisi di addebito opposti, in contrasto con i principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29294/2019, in particolare di sottrazione, a differenza che nella materia civile, alla disponibilità delle parti del regime della prescrizione di contributi previdenziali già maturata, ostativa all'operatività della regola generale di inammissibilità di un'azione di accertamento negativo esclusivamente volta all'affermazione della prescrizione (primo motivo); nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per apparenza di motivazione in quanto contraddittoria nel mancato rispetto dei principi enunciati dalla sentenza di legittimità citata, nonostante il loro specifico richiamo (secondo motivo);

2. appare opportuna, per la rilevanza nomofilattica delle questioni poste, rimettere la causa alla sezione ordinaria.

P.Q.M.

La Corte rinv