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Ordinanza Interlocutoria — n. 2711/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new role due to untimely receipt notice preventing proper service.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2711/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to a new procedural role because the recipient's receipt notice was not submitted in time for production. The Agency of Revenue argued the service was invalid, while the Society contended the notification occurred via postal service as required. The Court ruled that without a timely receipt notice, the court cannot verify the correct establishment of adversarial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 149 c.p.c.; Art. 160 c.p.c.: The court must remand the case to a new role if the receipt notice is not produced in time to verify the proper establishment of adversarial proceedings.

Parole chiave

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service of process receipt notice adversarial proceedings remand to new role procedural defect rimborso dell'aiuto sociale assistenza amministrativa fiscale credito di restituzione statale

Disposizioni normative citate

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Art. 149 c.p.c.
Art. 160 c.p.c.
art. 149 cod. proc. civ
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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. R.G. 28743 /202 0 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del d irettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – Contro CALABRO’s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore - intimata - avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Sicilia n.1954/13/20 depositata i n data 2 1 / 0 4 /20 20 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 22 / 11 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ;

Rilevatoche: Oggetto:rimborso– sisma Sicilia– aiuti di Stato Cons.Est. Roberto Succio - 2 - la contribuente società, allora costituita nella forma della s.n.c., ricorrevaavverso il silenzio rifiuto formatosi a fronte dell’istanza dirimborso del 90% delle imposte pagate per gli anni 1990, 1991, 1992; - il giudice provinciale di merito accoglieva il ricorso ; - l’Amministrazione Finanziaria appellava tal pronuncia; - la CTR, con la sentenza qui gravata, rigettava l’appello; ricorr e a questaCorte l ’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; - l a società contribuente è rimasta intimata ; - a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte del 15 luglio 2022, p arte ricorrente ha provveduto tempestivamente alla rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione , con consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario, in data 5 settembre 2022,che ha provveduto alla notifica a mezzo del servizio postale anorma dell ’art. 149 cod. proc. civ. ;

Consideratoche: - il collegio ritiene opportuno rinviare nuovamente la causa a nuovo ruolo,non essendo stato restituito l’avviso di ricevimento in tempo utile perla sua produzione, affinché possa richiedersene il duplicato al fine di verificarela corretta instaurazione d el contraddittorio; p.q.m. rinvia la causa a nuovo ruolo, per quanto indicato in motivazione, disponendola trasmissione degli atti alla s