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Ordinanza Interlocutoria — n. 2704/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation suspends tax appeal to ordinary section due to new tax law suspension provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2704/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court suspended the tax appeal and transferred the case to the ordinary section. The taxpayer argued the Regional Tax Court erred in assigning the burden of proof regarding a delegation and in valuing the property gain. The Court ruled that the specific tax dispute falls under the new law's suspension clause for ordinary sections rather than the excluded category.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 10, Law No. 130/2022; Art. 5, comma 6, Law No. 130/2022: When a tax controversy is not covered by the exclusion clause of paragraph 6 but falls under paragraph 2, the proceedings must be suspended and remitted to the ordinary section.

Parole chiave

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tax appeal suspension ordinary section remittal burden of proof allocation property gain valuation delegation validity tax law interpretation procedural suspension plusvalore

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 10, Law No. 130/2022
32, DPR 600/73, dell’art. 53 Cost., dell’art.2697 c.c.” (cfr.
Art. 5, comma 6, Law No. 130/2022
32, DPR 600/73, dell’art. 53 Cost., dell’art.2697 c.c.” (cfr.
Art. 360, comma 1, n. 3, Civil Procedure Code
Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 42 DPR 600/73
civ.) della “violazione e/o falsa applicazione e/o errata interpretazione dell’art. 42 DPR 600/73 e dell’art.
Art. 2697 Civil Code
42 DPR 600/73 e dell’art. 2697 c.c.” (cfr.
Art. 67, 68, co. 1, T.U.I.R.
Art. 32 DPR 600/73
1, T.U.I.R., dell’art. 32, DPR 600/73, dell’art.
Art. 53 Constitution
32, DPR 600/73, dell’art. 53 Cost., dell’art.2697 c.c.” (cfr.
art. 380-bis cod. proc. civ
art. 2697 c.c
42 DPR 600/73 e dell’art. 2697 c.c.” (cfr.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 25791-2021, proposto da: ROBERTA BORGIA (C.F. BRGRRT68H48F158M), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV. GIOVANNI FIANNACCA, unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, pressola CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1667/2021/02 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 22/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a ROBERTA BORGIA un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.P.E.F. relativamente all’anno di imposta 2007, conseguenti all’imputazione alla contribuente di un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato, per effetto della rideterminazione del prezzo di vendita di un immobile; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Messina che, con sentenza n. 7037/2021, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia, la quale, con sentenza n. 1667/2021/02, depositata il 22/02/2021 accolse il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva - come (a) l’avviso di accertamento impugnato risultasse correttamente sottoscritto e la plusvalenza riscontrata dall’Ufficio in relazione all’immobile compravenduto correttamente determinata; che avverso tale decisione ROBERTA BORGIA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorsol’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione e/o errata interpretazione dell’art. 42 DPR 600/73 e dell’art. 2697 c.c.” (cfr. ricorso, p. 14), per avere la C.T.R. erroneamente posto a carico di essa contribuente l’onere di dimostrare l’inesistenza di una valida delega al funzionario che ebbe a sottoscrivere l’atto impositivo ovvero, laddove spettava all’amministrazione fornire la prova dell’esistenza di una delega valida e, soprattutto, dotata di tutti i requisiti all’uopo necessari; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 68, co. 1, T.U.I.R., dell’art. 32, DPR 600/73, dell’art. 53 Cost., dell’art.2697 c.c.” (cfr. ricorso, p. 17), per avere la C.T.R. erroneamente determinato il valore della plusvalenza sottesa al maggior reddito poi imputato alla contribuente e sotteso all’avviso di accertamento impugnato, senza tener conto dei valori indicati da essa contribuente; che parte ricorrente ha depositato telematicamente (in data 9.12.2022) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della l. n. 130 del 2022; che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima l. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della medesima previsione la causa va sospesa ex art. 5, comma 10, e rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria;

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia nuovo ruolo innanzi alla sezione tributaria.