Italian tax court dismisses appeal due to late notification of first-instance judgment exceeding statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had declared the objection inadmissible. The taxpayer argued they were unaware of the tax assessment, while the tax authority contended the appeal was filed late. The court ruled that the appeal was submitted after the sixty-day deadline required by law, as the first-instance judgment had been properly notified to the taxpayer's lawyer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 51 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 100 D.Lgs. n. 546/1992: An appeal against a tax decision is inadmissible if notified to the taxpayer's representative after the expiration of the sixty-day period prescribed by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 2 471 /202 1 proposto da AGENZIADELLE ENTRATE – Riscossione in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – Contro RUOCCO FRANCESCO, rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. Aldo Peronaci ( che indica il domicili o PEC: aldolorenzoperonaci@pec.ordinavvocatigrosseto.it); -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Toscanan. 4 24 / 0 3 / 20 depositata i n data 18 / 0 6 /20 20 ;
Oggetto:notifica sentenza –termine breve – presso sedeperifericariscossore Cons.Est. Roberto Succio - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 13 / 12 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ; Rilevatoche: - Ruocco Francesco impugnava la cartella di pagamento notificatagli per Iva e sanzioni riferite all’anno 2007, della quale asseriva di nonaver mai avuto notizia; - la CTP accoglieva il ricorso; appellava il riscossore; - la CTR con la pronuncia qui gravata dichiarava inammissibile l’impugnazione, in quanto proposta con notifica al difensore in data26 giugno 2018, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art.51 del d.LGs. n. 546 del 992, essendo stata notificata la pronunciadi primo grado all’appellante in data 25 gennaio 2018; - ricorre a questa Corte Agenzia delle Entrate – riscossione con atto affidatoa un solo motivo e ha depositato memoria con la quale chiede la remissione della causa alla Pubblica udienza o alle SezioniUnite della Corte;
Consideratoche: - il Collegio ritiene che la controversia non sia di immediata evidenza decisoria; p.q.m. rinviaa nuovo ruolo della Sezione