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Ordinanza — n. 2698/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of proof of service via PEC to the tax agency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2698/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the plaintiff failed to prove service of the petition via electronic mail (PEC) to the tax agency. Although the documents were digitally signed, no evidence of notification existed under the relevant law. Consequently, the opposing party remained unconstituted, preventing the court from examining the merits of the omitted evidence argument.

Regesto Legislator

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Art. 3-bis della l. n. 53 del 1994; The appeal is inadmissible if the plaintiff cannot prove service of the petition via PEC to the opposing party, resulting in their non-constitution.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of service proof PEC notification tax agency non-constitution of party fatture impagate comunicazione fiscale notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 3-bis della l. n. 53 del 1994
alla AGENZIA DELLE ENTRATE , difettando agli atti qualsivoglia relata di notificazione ex art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 (cfr.
art. 380-bis cod. proc. civ
D ' AGOSTINO DI D ' AGOSTINO MARIA GIOVANNA ha propostoricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasta intimata l' AGENZIA DELLE ENTRATE ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 14.1.2008, n. 627
Cass., Sez. 6 - 2, 12.7.2018, n. 18361
In senso conforme, più recentemente, Cass., Sez. 6 - 2, 12.7.2018, n. 18361, Rv.
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Testo completo

A - ERROREDIFATTO REVOCATORIO- SUSSISTENZA ROBERTO SUCCIO - Consigliere - MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA -Consigliere - Ud.– 14/12/2022 CC SALVATORE SAIJA - Consigliere - R.G.N.24939-2021 GIAN ANDREA CHIESI - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24939-2021, proposto da: MARIA GIOVANNA D'AGOSTINO, nella qualità di titolare della ditta individuale CREAZIONI F.A.S.S. D'AGOSTINO DI D'AGOSTINO MARIA GIOVANNA, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso , dagli AVV.TI ANITA RUSSO e STEFANO MATETICH, unitamente ai quali è elett.te dom.ta in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante; -intimata - avverso la sentenza n. 1567 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dellaCAMPANIA, sez. st. di SALERNO , depositata il 23/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere relatore GIAN ANDREA CHIESI;

Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a MARIA GIOVANNA D ' AGOSTINO , nella qualità di titolare della ditta individuale CREAZIONI F . A . S . S . D ' AGOSTINO DI D ' AGOSTINO MARIA GIOVANNA un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva provveduto a riprese relativamente all’anno di imposta 2013, conseguenti a maggiori ricavi imputati alla contribuente; che quest'ultima impugnò detto provvedimento innanz i alla C.T.P. di Avellino che, con sentenza n. 915/2019, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno la quale, con sentenza n. 1567, depositata il 23/02/2021 accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come la contribuente non avesse fornito la prova della riferibilità, all'anno 2012, di fatture emesse nei confronti dalla DOLCE GABBANA e di PRADA ma da queste ultime contabilizzate e riportate nella Spesometro dell'anno 2013; che avverso tale decisione MARIA GIOVANNA D ' AGOSTINO , nella qualità di titolare della ditta individuale CREAZIONI F .

A . S . S . D ' AGOSTINO DI D ' AGOSTINO MARIA GIOVANNA ha propostoricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasta intimata l' AGENZIA DELLE ENTRATE ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) dell'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e precisamente di documenti la cui valutazione era indispensabile per la decisione" (cfr. ricorso, p.

2) con particolare riferimento al libro giornale ed al registro I.V.A. relativi all'anno di imposta 2012, non esaminati dalla C.T.R., siccome ritenuti non prodotti laddove, al contrario, tale documentazione donde "risulta inequivocabilmente che le fatture emesse in favore di Dole e Gabbana e Prada, il cui imponibile è stato ripreso a tassazione nell'anno 2013 sono state emesse da d'Agostino nel 2012 e annotate nel registro iva anno 2012 e nel libro giornale anno 2012" (cfr. ricorso, pp. 9, ult. cpv. e 10) era stata ritualmente prodotta in primo (registro I.V.A.) e secondo grado (libro giornale); che il ricorso va, tuttavia, dichiarato inammissibile (arg. da Cass., Sez.

U, 14.1.2008, n. 627, Rv. 600790-01. In senso conforme, più recentemente, Cass., Sez. 6 - 2, 12.7.2018, n. 18361, Rv. 649461-01); che l’atto introduttivo del presente giudizio di legittimità risulta, infatti, formato (e firmato) digitalmente e, tuttavia, non v’è prova della sua notificazione a mezzo p.e.c. alla AGENZIA DELLE ENTRATE , difettando agli atti qualsivoglia relata di notificazione ex art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 (cfr. anche la certificazione della Cancelleria resa in data odierna); che (a) in mancanza di prova della notifica del ricorso e (b) stante la mancata costituzione dell’intimata AGENZIA , il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile; che alcunché va disposto in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta l’ AGENZIA DELLE ENTRATE intimata e non avendo svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo