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Ordinanza — n. 2693/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific acts and improper evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2693/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the costs. The appellant argued that the lower court violated procedural rules regarding tax assessment bases and evidence evaluation. The Court rejected these claims because the appellant failed to specify the exact acts where the alleged errors occurred and because the lower court's evidence assessment did not constitute a violation of the principle of free evaluation of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to indicate the specific acts where the alleged errors occurred, and the lower court's evaluation of evidence does not violate the principle of free assessment.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal principle of autosufficiency free evaluation of evidence tax assessment IMU cassation procedural rules imprese di costruzione società immobiliare imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
504/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 116 c.p.c.
Art. 5 d.lgs. n. 504/1992
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 504/1992, in relazione all’art.
Art. 74 l. n. 342/2000
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 74 l.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano € 4.200,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 5 d.lgs. n. 504/1992
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 504/1992, in relazione all’art.
art. 115 c.p
115 e 116 c.p.c., esse sono prive di consistenza, in quanto la violazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 116 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892
4, c.p.c., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).
Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018
Sez. 6 -5, Ordinanza n. 21923 del 06/12/2012
(cfr., in tal senso, Sez. 6 -5, Ordinanza n. 21923 del 06/12/2012 e Sez.
Sez. 6 -5, Ordinanza n. 374 del 10/01/2017
21923 del 06/12/2012 e Sez. 6 -5, Ordinanza n. 374 del 10/01/2017) 4.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24367/2021proposto da: A.C.E. APPALTI COSTRUZIONI EDILI S . P . A . , in p ersona del l egale rappresentante p.t. (C.F .: 03513800585) , co n sed e in Roma , alla V ia Palmiro Togliatti n. 1563, rappresentata e difesa dall'Avv. Erminio Colazingari (C.F.: CLZRMN66P031992F) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Gaggiano n. 39,presso lo studio dell'Avv. Maria Fonti (C.F.: FNTMRA79P49H501R),in forza di procura speciale in calce al ricorso ; -ricorrente - contro ROMA CAPITALE (C.F.: 02438750586), in persona del Sindaco e legale Avviso accertamento Imu unità immobiliari rappresentante pro temporeDott.ssa Virginia Raggi, rappresentata e difesa dall’Avv.

Enrico Maggiore (C.F.: MGGNRC70E09H501Z), in virtù di procura speciale in calce al controricorso, e presso lo stesso elettivamente domiciliata negli Uffici dell’Avvocatura Capitolina siti in Roma, alla Via del Tempio di Giove n. 21; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 863/2021 emessa dalla C TR Lazio il 12 / 0 2 /20 2 1 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. La A.C.E. Appalti Costruzioni Edilia s.p.a.proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012 relativo ad alcune unità immobiliari.

2. La Commissione Tributaria Provinciale, avendo il Comune di Roma annullato la pretesa erariale, dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere.

3. Sull’appello della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale Lazio accoglieva parzialmente il gravame, rilevando che, per quanto il Comune avesse provveduto a rettificare l’avviso relativamente agli immobili non posseduti dalla società e ad eliminare le sanzioni irrogate per quelli siti in Via Fillia, rimanendo a carico della stessa una differenza di imposta pari ad euro 35.638,57, anche l’immobile sito in Via Fausto Gallo risultava attribuito ad altri soggetti passivi dell’imposta, sicchè l’avviso impugnato andava rettificato in tal senso.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la A.C.E. Appalti Costruzioni Edilia s.p.a. sulla base di tre motivi. Roma Capitale ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 504/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che nell’avviso di accertamento impugnato non erano state evidenziate le rendite catastali come base di calcolo dell’imponibile IMU, essendo stata riportata solo la rendita già rivalutata del 5%. 1.1.

Il motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere l’avviso di accertamento impugnato, al fine di porre questo Collegio nelle condizioni di verificare la fondatezza o meno dei propri assunti. A tal riguardo, va evidenziato che non è sufficiente ai fini dell’allocazione degli atti la mera generica indicazione “fascicolo di parte dei primi due gradi di giudizio”. In secondo luogo, non essendovene cenno nella sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avesse tempestivamente sollevato la relativa questione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 113, comma 1, 115, comma 1, e 116, comma 1, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che le rendite utilizzate dal Comune erano arbitrarie, non trovando riscontro in quelle accertate nel 2014. 2.1. Il motivo è inammissibile per le ragioni già esposte nell’analisi del primo motivo, non potendo la trascrizione dell’avviso di accertamento impugnato essere surrogato da un prospetto di parte prodotto in primo grado.

Quanto alle dedotte violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., esse sono prive di consistenza, in quanto la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere ipotizzata come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, mentre la violazione dell’art. 116 c.p.c.

è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 74 l. n. 342/2000, per non aver la CTR considerato che la detta norma subordina la produzione degli effetti dell’attribuzione della nuova rendita alla notificazione, sicchè la prova della conoscenza legale del nuovo classamento non può essere ricercata aliunde. 3.1. Il motivo è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018).

D’altra parte, la revisione delle rendite catastali urbane (regolata dall'art. 3, comma 58, della legge n. 662 del 1996 e, ricorrendone il presupposto della ripartizione del territorio comunale in microzone, dall'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004), in assenza di variazioni edilizie, non richiede la previa "visita sopralluogo" dell'ufficio, non essendo condizionata ad alcun preventivo contraddittorio endoprocedimentale; né il sopralluogo si rende necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente (come si desume dall'art. 11, comma primo, d.l. n. 70 del 1988, convertito nella legge n. 154 del 1988). (cfr., in tal senso, Sez. 6 -5, Ordinanza n. 21923 del 06/12/2012 e Sez. 6 -5, Ordinanza n. 374 del 10/01/2017) 4.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano € 4.200,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma de