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Ordinanza — n. 2680/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to contest the court's finding of generic evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2680/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Marchitelli s.a.s. against the Regional Government of Campania inadmissible. The lower court had rejected the tenant's opposition to an eviction order because the tenant failed to re-provide evidence of damages during the conclusion clarification hearing, deeming the original evidence generic and unsubstantiated. The Supreme Court ruled that since the tenant only challenged the procedural ruling on the alleged waiver of evidence without addressing the substantive finding of genericity, the appeal lacked interest and was barred by the principle of res judicata on the unchallenged ratio decidendi.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: When a judgment rests on multiple independent grounds, an appeal challenging only one of them is inadmissible if the unchallenged ground alone suffices to justify the decision, thereby creating a res judicata bar on the grievance.

Parole chiave

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inadmissible appeal res judicata ratio generic evidence waiver of evidence lack of interest arretrati di locazione pagamenti rateali debito insoddisfatto

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
(in relazione all’art. 360 n.
Art. 183 c.p.c.
Art. 187 c.p.c.
Art. 188 c.p.c.
Art. 189 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 380-bis c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020
Sez. U, Sentenza n. 16602 del 08/08/2005
Sez. U, Sentenza n. 16602 del 08/08/2005, Rv.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5188/2022 R.G. proposto da : MARCHITELLI DI PARMIGIANO MARIA ROSARIA C SAS, rappresentato e difeso dall’avvocato CARRATURO VINCENZO (CRRVCN64L06F839Z), pec vincenzo.carraturo@commercialistinapolinord.it -ricorrente- contro REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale, domiciliata in ROMA, VIA POLI n. 29 , rappresentat a e difesa dall'avvocato CALABRESE GIUSEPPE (CLBGPP63S05F839B) , pec giuseppecalabrese@pec.regione.campania.it -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO N APOLI n. 2824/2021depositata il 19/07/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere MARCO DELL'UTRI. Rilevatoche, con sentenza resa in data 19/7/2021 (n. 2824/2021), la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto dalla Marchitelli s.a.s. di Parmigiano Maria Rosaria C. avverso la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato l’opposizione proposta dalla Marchitelli s.a.s. avverso l’ingiunzione emessa exart. 2 r.d. n. 639/1910 dalla Regione Campania per il pagamento, da parte della società opponente, di canoni relativi a un contratto di locazione concluso tra le parti; a fondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, la corte territoriale ha osservato come la società opponente non avesse fornito alcuna adeguata prova dei danni subiti a causa degli inadempimenti contestati a carico della Regione Campania locatrice, avendo la stessa sostanzialmente rinunciato ai mezzi istruttori richiesti in ragione della mancata riproposizione degli stessi in sede di precisazione delle conclusioni, e dovendo, in ogni caso, ritenersi comunque inammissibili le prove richieste, essendo le stesse state formulate con modalità irriducibilmente generiche; avverso la sentenza d’appello, la Marchitelli s.a.s. di Parmigiano Maria Rosaria C. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; la Regione Campaniaresiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 187, 188 e 189 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la mancata riproposizione delle istanze istruttorie nell’udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado dovesse intendersi alla stregua di una rinuncia di tali istanze istruttorie, in contrasto l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi sul punto; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come la corte territoriale, dopo aver affermato, da un lato, di volersi uniformare all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di mancata riproposizione delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni, le stesse debbono intendersi rinunciate, ha tuttavia altresì sottolineato, dall’altro, come, “in ogni caso, le prove come formulate si dimostrano davvero generiche in quanto con esse vorrebbe farsi riferire ai testi di non meglio precisati lavori di riparazione di carattere straordinario, neppure indicati, e di danni ingenti alle apparecchiature, affatto descritto e stimate, per effetto di numerose e copiose infiltrazioni di acqua di cui alcun riferimento temporale è contenuto nel capo” (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata); ciò posto, essendosi l’odierna società ricorrente limitata a censurare solo la prima ratio decidendi (quella relativa alla pretesa erroneità della ritenuta rinuncia alle istanze istruttorie per effetto della mancata formale riproposizione delle stesse in sede di precisazione delle conclusioni), senza nulla dedurre circa il giudizio di irriducibile genericità delle medesime istanze istruttorie espresso dallastessa corte territoriale, l’odierna impugnazione deve ritenersi inammissibile, dovendo trovare sul punto applicazione l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse r ationes decidendi , ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censura ta (Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020, Rv. 658309 - 01) o, in ogni caso, per carenza di interesse (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 16602 del 08/08/2005, Rv. 582945 –01 e succ. conf.); la mancata contestazione, da parte della società odierna ricorrente, del giudizio di genericità delle istanze istruttorie dalla stessa avanzate (giudizio di per sé sufficiente a motivarne l’inammissibilità), vale dunque ad attestare la sostanziale carenza di interesse dell’odierna ricorrente all’esame del motivo fermato alla contestazione della mancata ammissione di tali istanze istruttorie in ragione dell’avvenuta relativa (asserita) rinuncia; sulla base di tali premesse, dev’essere formalmente rilevata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna della società ricorrente al rimborso, in favore dell’amministrazione controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’accertamento della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, se dovuto, deldoppio contributo, ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 4.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso artic