Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific interest to challenge tax payment notices. The court ruled the taxpayer failed to prove a statutory interest under the new law. Consequently, the appeal was declared inadmissible and costs were awarded to the tax agency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the taxpayer failed to demonstrate a specific legal interest to challenge the tax payment notices. The taxpayer argued that the notices were not properly notified and exceeded the monetary threshold for automatic annulment, but provided no evidence of a direct prejudice regarding public procurement or debt recovery. The court held that without proving one of the strictly defined interests under the amended law, the appeal cannot proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3-bis del d.l. n. 146/2021; Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973: The appeal against a tax payment notice is only admissible if the debtor proves a specific statutory interest, such as prejudice in public procurement or debt recovery, which the appellant failed to establish.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 3882/2021 R.G. proposto da: Porretta Francesco, nato a Vibo Valentia il 29.11.1969 ed ivi residente, alla Via Roma n.25 (C.F .: PRRFNC69S29F537W ), rappresentato e difeso , giusta procura in calce al ricorso, dall' A vv. Nazzareno Latassa (C . F: LTSNZR68S1 IF364V) ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell'Avv. Francesco Brasca; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore, e Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difes e dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliatein Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;
Cartelle di pagamento – Eccezione di prescrizione -controricorrenti – -avverso la sentenza n. 1 569 / 20 20 emessa dalla CTR Calabria il 15/07/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia, su ricorso di Porretta Francesco, aveva dichiarato estinto il giudizio relativo a due cartelle di pagamento, ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 119/2018.
2. La Commissione Tributaria Regionale Calabria accoglieva il gravame principale dell’Agenzia e rigettava quello incidentale proposto dal contribuente, evidenziando, da un lato, che le cartelle di pagamento in questione contenevano pretese superiori ai mille euro, sicchénon potevano considerarsi automaticamente annullate ai sensi dell’art. 4 citato, e, dall’altro lato, che, essendo le stesse state oggetto di richiesta di rateizzazione, si era verificato l’evento interruttivo del relativo termine prescrizionale.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione Porretta Francesco sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione hanno resistito con controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza “per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e per omesso esame della maturata prescrizione”, in relazione all'art. 360, comma 1, nn.
3) e 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che gli estratti di ruolo erano stati impugnati al fine di far valere l’intervenuta prescrizione successiva alla notifica delle cartelle di pagamento, che il debito residuo delle due cartelle era inferiore a mille euro e che, a tutto concedere, solo due delle sedici cartelle impugnate erano state oggetto di richiesta di rateizzazione.2. Il ricorso è inammissibile. Il legislatore, con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Le Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno di recente affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.
L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha dedotto alcunchè, nei termini all’uopo spettantile, in ordine alla titolarità di un interesse (uno di quelli in modo tassativo previsti dalla norma riportata in precedenza) ad impugnare l’estratto di ruolo e, con esso, le cartelle di pagamento asseritamente non notificategli.
5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla entrata in vigore del d.l. n. 146/2021 e dalla pubblicazione della pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 26283/2022 in epoca successiva alla instaurazione del presente giudizio,per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa per intero le spese del presente giudizio; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma