Italian tax court dismisses appeal due to lack of necessary co-litigation of all partners in a de facto company.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the lower tribunal failed to include all partners of a de facto company in the proceedings. The appellant, one partner, argued for the dismissal of tax assessments against the company and himself, while the opposing party contended that the absence of other partners violated procedural unity. The court ruled that tax assessments against de facto companies automatically impute income to all partners, making their joint participation mandatory for a valid judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 d.Lgs. n. 546/92; Art. 5 TUIR: The unitary nature of tax assessments against de facto companies requires the mandatory participation of all partners in the proceedings, rendering a judgment rendered without them absolutely null.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 20622 /202 1 proposto da GRANATO FRANCESCO rappresentat o e difes o in forza di procura speciale in atti dall’avv. Giovanni Troccolo (PEC: giovannibattista.troccolo@ordineavvocatisv.it); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTR A TE in persona del d irettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato ( PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) - contr o ricorrente - avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la L iguria n.12/04/ 20 depositata i n data 12 / 01 /20 2 1 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 15 / 12 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ;
Oggetto:violazioneart. 14 d.Lgs. n. 546/92 – società difatto Cons.Est. Roberto Succio - 2 Rilevatoche: - Granato Francesco impugnava gli avvisi di accertamento notificati allasocietà “L a G allinara ” e a se stesso personalmente quale socio ditale società , con i quali a seguito di ispezione della Guardia di Finanza era ritenuta esistente un'attività economica svolta in comune da G ranata Claudio , G ranata Francesco e G ranato Salvatore, esercitat a nella forma del c onsorzio “L a G allinara ” s.d.f.; tale attività sarebbe stata resa esistente per dissimulare l'esercizio di un'attività commerciale avente ad oggetto la organizzazionedi fiere e mercati ; - la CTP rigettava il ricorso ; - appellava il G ranato ; c on la pronuncia impugnata la CTR ligure rigettaval'appello; - ricorre a questa Corte G ranato Francesco con atto affidato a due motividi ricorso ; resiste con controricorso l' A genzia delle entrate ;
Consideratoche: - preliminarmente , il C ollegio rileva la violazione dell'art. 14 del d.lgs.n. 546 del 1992; - invero dalla sentenza impugnata , oltre che dal ricorso per cassazione,si evince come part i del giudizio di merito siano stati unicamenteil G ranato Francesco i n proprio e la società di fatto “ La Gallinara”in persona del soprannominato socio ; - risulta quindi evidente che Granato Salvatore e Granato Claudio nonhanno partecipato a detti giudizi; - orbene, questa Corte ritiene che l'unitarietà dell'accertamento che èalla base della rettifica delle dichiarazio ni dei redditi delle società dipersone e delle associazioni di cui all'art. 5 TUIR e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascunsocio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utilied indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - , sicché tutti Cons.Est.
Roberto Succio - 3 questi sogget ti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltantodi essi. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del d. L gs. 546 del 19 92 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e gradodel procedimento, anche di ufficio (Cass. Sez. U, Sentenza n.14815 del 04/06/2008, Rv. 603330 - 01); - detto principio va applicato anche ove, come qui accade, sia da parte dell’Ufficio contestata l'esistenza di una società di fatto, fiscalmenteequivalente ad una società in nome collettivo o ad una società semplice (art. 5 TUIR ); si rende , pertanto, necessaria l’instaurazionedel litisconsorzio necessario con tutti i soci (o loro eredi)della società di fatto; - invero, il litisconsorzio necessario sussiste anche quando, come nel caso in esame, la controversi a verte (anche) sulla configurabilità o meno di una società di fatto, venendo in rilievo non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma anche in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazionedel rapporto giuridico dedotto i n giudizio e per la situazionestrutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisionenon possa conseguire il proprio scopo se non sia resa neiconfronti di tutti questi soggetti (cfr.
Cass., 25 giugno 2014, n.14387; Cass., 18 ottobre 2021, n. 28729 ) ; - nel caso in esame tale regola non è stata osservata poiché non risulta disposta l'integrazione del contraddittorio con la chiamata incausa di tutti i soci della presunta società di fatto. Pertanto, la sentenzaimpugnata va cassata con rimessione d elle parti avanti al giudice di primo grado (Commissione tributaria provinciale di Savona), che dovrà disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensidell'art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nei confronti dei litisconsorti necessari (società e soci), e procedere a nuovo Cons.Est.
Roberto Succio - 4 esame, all’esito del quale provvederà anche sulle spese di lite relativeal presente giudizio di legittimità; p.q.m. pronunciandosul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio di merito ; cassala sentenza impugnata e rin via alla C orte di giustizi