Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2644/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax authority for lack of specific land benefit proof when general plan is missing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2644/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Consorzio di Bonifica appealed a regional tax court decision that annulled an assessment notice due to the absence of a general land improvement plan. The court held that while a specific classification plan shifts the burden of proof to the Consorzio, the mere lack of a general plan allows the taxpayer to contest the existence of direct land benefits. Consequently, the appeal was rejected because the Consorzio failed to prove the specific advantages derived from the works without the required general plan.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 860 c.c., 10, 11 e 59 rd n. 215/1933, 13, 17 e 18 l.r. Puglia n. 4/2012, 2697 c.c.; In the absence of a general land improvement plan, the taxpayer may contest the existence of direct land benefits, shifting the burden of proof to the Consorzio to demonstrate specific advantages.

Parole chiave

Generato dall'IA
land improvement plan tax assessment notice burden of proof direct land benefits consortium liability general plan absence tax court appeal riscossione dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 860 c.c.
Art. 10 rd n. 215/1933
Art. 11 rd n. 215/1933
Art. 59 rd n. 215/1933
Art. 13 l.r. Puglia n. 4/2012
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3.100,00per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 17 l.r. Puglia n. 4/2012
Art. 18 l.r. Puglia n. 4/2012
Art. 2697 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
4/2012 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, Ordinanza n. 13130 del 24/05/2017
Sez. 5, Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021
Sez. 5, Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021).
Sez. 5, Sentenza n. 6839 del 11/03/2020
Cass. n. 2241/2015
Cass. n. 2241/2015; conf.
Cass. nn. 24356/2016 e 8079/2020
Cass. nn. 24356/2016 e 8079/2020).
Cass. sez. 5, 6 febbraio 2015, n. 2241
Cass. sez. 5, 6 febbraio 2015, n. 2241), contestazione specifica, in via incidentale, dinanzi al giudice tributario, del piano di classifica.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4562/2021R.G. proposto da: Consorzio di Bonifica ''Terre d'Apulia”, con sede inBari, al Corso Trieste n. 11 (C.F. e P.IVA: 93238890722 ), in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore Avv. Antonio Ermenegildo Renna(C.F.: RN N NNR65A28D883O ) , rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Romanello Pomes(C.F.: RMNFNC65L23A662W), con studio in Roma (c/o Avv. Francesca Giacovazzo), alla Via DeiGracchi n. 278,presso il quale elegge, domicilio giusta mandato in calce al ricorso ; -ricorrente - contro Terribile Vincenzo (C.F.:

TRRVCN43PIOE 1 55N ) , nato a Gravina in Puglia (BA),il 10.9.1 943 e residente in Gravina in Puglia , al C.so Aldo Moro n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ruocco (P.IVA: Ingiunzione pagamento contributo consortile – Mancanza del piano generale di bonifica 03485990711), giusta procura alle liti in calce al controricors o, cd elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia,alla Via Lustro n. 29; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1 334 / 4 / 20 20 emessa dalla CTR Puglia il 07/07/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. Terribile Vincenzo proponeva ricorso, dinanzi alla CTP di Bari, avverso un’ingiunzione con la quale gli veniva richiesto il pagamento del contributo consortile per l’anno 2014, deducendo, tra l’altro, la mancanza del piano generale di bonifica.

2. La Commissione adita rigettava il ricorso.

3. Sull’impugnazione del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale Puglia accoglieva il gravame e, per l’effetto, annullava l’atto impugnato, ritenendo fondata la doglianza dell’appellante concernente la mancanza di un beneficio diretto e specifico derivante ai fondi dalle opere di bonifica eseguite dal Consorzio.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio di Bonifica “Terre d’Apulia” sulla base di un unico motivo. Terribile Vincenzo ha resistito con controricorso. La SO.G.E.T. s.p.a. non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 860 c.c., 10, 11 e 59 rd n. 215/1933, 13, 17 e 18 l.r. Puglia n. 4/2012 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il consorzio è esonerato dalla prova del beneficio fondiario tutte le volte in cui sussista, come nel caso di specie, un piano di classifica approvato dalla competente autorità.1.1.

Il motivo è infondato. In tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite; diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poichè il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13130 del 24/05/2017;

Sez. 5, Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021). Più precisamente, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avventa approvazione del piano di classifica (Sez. 5, Sentenza n. 6839 del 11/03/2020).

In definitiva, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio. Tuttavia, la specifica contestazione, da parte del contribuente, della legittimità del piano di classifica può ritenersi integrata proprio dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di bonifica, nel qual caso non può presumersi che i fondi abbiano goduto dei benefici diretti delle opere realizzate dal consorzio richiedente (cfr.

Cass. n. 2241/2015; conf. Cass. nn. 24356/2016 e 8079/2020). Anzi, la contestazione afferente alla mancata approvazione del Piano generale di bonifica è la sola effettivamente suscettibile di essere qualificata, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte in materia (cfr. Cass. sez. 5, 6 febbraio 2015, n. 2241), contestazione specifica, in via incidentale, dinanzi al giudice tributario, del piano di classifica. Pertanto, premesso che è incontestato che il consorziato abbia dedotto la carenza assoluta del potere impositivo per difetto del piano generale di bonifica, la CTR ha correttamenteapplicato il principio per cui, in caso di specifica contestazione da parte del consorziato, spetta al Consorzio dimostrare l'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti all'immobile.

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3.100,00per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-b