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Ordinanza — n. 2620/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a clerical error omitting attorney fee distribution in a final order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2620/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted a request to correct a material error in a prior order that failed to order the distribution of attorney fees. The heirs of the former opposing counsel argued the omission was a clerical mistake rather than a substantive judgment error. The court accepted the remedy because the request was timely filed, properly notified to all parties, and supported by necessary documentation, ruling that no further proceedings on costs are required.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis, comma 1 c.p.c.; Art. 287 c.p.c.: A material error in a final order regarding the distribution of attorney fees may be corrected upon request if the omission was unintentional, the request is timely and properly served, and the necessary documents are produced.

Parole chiave

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material error correction attorney fee distribution clerical omission remedy final order amendment procuratore antistatario accollo delle spese procedurali spese di difesa recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis, comma 1 c.p.c.
– con ricorso ex art. 391 - bis c.p.c., le odierne ricorrenti, agendo nella qualità di eredi del l’avv.
Art. 287 c.p.c.
art. 391 - bis c.p
– con ricorso ex art. 391 - bis c.p.c., le odierne ricorrenti, agendo nella qualità di eredi del l’avv.
art. 380 bis c.p
– a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 31033/19
– il rimedio azionato risulta ammissibile (Cass. Sez. U, 31033/19, 16037/10) e meritevole di accoglimento, avendo le ricorrenti ottemperato a tutti gli adempimenti prescritti in tema di correzione di errori materiali nel giudizio di legittimità ( Cass.
Cass. Sez. U, 12925/2014
Cass. Sez. U, 9438/2002
non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. U, 9438/2002, 10203/2009; Cass.27196/2018).
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19588/2022 proposto da: ARIGLIANI LIDIA, ARIGLIANI ELENA, ARIGLIANI MICHELA, quali eredi dell’avv. ARIGLIANI PIERLUIGI, difensore di LAMPARELLI MARIAGRAZIA nel procedimento iscritto al n. 9192/2017 R.G., domiciliate ex lege in ROMA , PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato ROMANO ANTONIO BRUNO (RMNNNB65A25A783M) -ricorrenti- contro SONY MUSIC ENTERTAINMENT ITALY SPA, LAMPARELLI MARIAGRAZIA, G G PRODUCTIONS SRL -intimati- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMAn. 36754/2021 depositata i l 25/11/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere PAOLA VELLA.

Rilevato che: 1. – con ricorso ex art. 391 - bis c.p.c., le odierne ricorrenti, agendo nella qualità di eredi del l’avv. Pierluigi Arigliani, quale difensore di Lamparelli Mariagrazia, già controricorrente al ricorso n. 9192/2017 promosso Sony Music Entertainment Italy S.p.a. (anche nei confronti di G G Productions S.r.l., ivi rimasta intimata), hanno chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza della Sezione prima civile di questa Corte n. 36754 del 2 5 /1 1 /202 1, che nel definire il predetto ricorso , per un errore materiale ha omesso di disporre la distrazione delle spese processuali liquidate in favore dello stesso avv.

Pierluigi Arigliani, che se ne era formalmente dichiarato antistatarionelle conclusioni del controricorso ritualmente notificato in data 10/05/2017; 2. – a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. di accoglimento del ricorso è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che: 3. – il rimedio azionato risulta ammissibile (Cass. Sez. U, 31033/19, 16037/10) e meritevole di accoglimento, avendo le ricorrenti ottemperato a tutti gli adempimenti prescritti in tema di correzione di errori materiali nel giudizio di legittimità ( Cass.

Sez. U, 12925/2014; Cass. 17565 /2, 11529/ 20 22 ), procedendo alla notifica del ricorso non solo alle originarie controparti del giudizio n. 9192/2017 ma anche personalmente alla parte rappresentata dal difensore antistatario ( nessuno dei quali ha svolto difese) e producendo i documenti necessari per i dovuti riscontri (copia conforme dell’ordinanza corrigenda e copia del controricorso contenente la richiesta di distrazione delle spese); 4. – sussistono dunque i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di correzione del rappresentato errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1, c.p.c.; 5.

– nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. U, 9438/2002, 10203/2009; Cass.27196/2018).

P.Q.M.

Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 36754/2021, nel senso che, nel secondo periodo, dopo le parole « accessori di legge » si debba intendere inserita la frase «, da distrarsi in favore dell’avv. Pierluigi Arigliani, quale procuratore antistatario della controricorrente Lamparelli Mariagrazia». Ordina che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale dell’ordinanza di questa Corte n. 36754 depositata il 25/11/2