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Ordinanza — n. 2607/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses VAT appeal regarding accessory services in all-inclusive holiday packages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2607/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a regional tax court decision. The agency argued that specific services like tennis rentals and canoe trips were not part of the 'all-inclusive' package and should have been taxed at the standard rate. The court held that these services were accessory to the main holiday stay, regardless of whether they were prepaid or paid separately on-site. Consequently, the lower court's application of the reduced VAT rate was confirmed as legally correct.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 1, d.P.R. n. 633/1972; Art. 74-quater, comma 6 bis, d.P.R. n. 633/1972: Services offered by a holiday resort manager, such as sports rentals or courses, are deemed accessory to the main stay even if paid separately, thus qualifying for the reduced VAT rate applicable to the primary hospitality service.

Parole chiave

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VAT accessory services all-inclusive holiday packages reduced VAT rate holiday resort management separate payment of services tassa di promozione del turismo tassa di soggiorno regime speciale delle agenzie di viaggio

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
osservò in particolare che, a sensi dell’art. 12, comma 1, del d.P.R.
Art. 74-quater, comma 6 bis, d.P.R. n. 633/1972
248 che ha aggiunto l'art. 74 - bis al d.P.R.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 12 d.P.R. n. 633/1972
osservò in particolare che, a sensi dell’art. 12, comma 1, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 5291 del 17/03/2015
Corte CE, 27 ottobre 2005, C-23345/21
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Testo completo

23345/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23345/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro ROBINSON CLUB ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, Viale Carso n. 57, presso lo studio dell’avv. Luigi Marino, rappresentatae difesa dall’avv. Adolfo Larussa, come da procura a margine del controricorso -controricorrente – N. 23345/21 R.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 416/24/2021depositata in data 4.2.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 9.11.2022 dal Consigliere Relatore Salvatore Saija;

Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Puglia, sezione staccata di Lecce, rigettò l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 24 51 /201 6 della C.T.P. di Lecce, che aveva a sua volta accolto il ricorso di Robinson Club Italia s.p.a., annullando l’avviso di accertamento notificatole, per l’anno 2010; con detto avviso si era proceduto al recupero di maggiore IVA dovuta, in relazione ad alcune fatture emesse dalla societàper prestazioni di natura non alberghiera, erroneamente assoggettate ad aliquotaridotta del 10% anziché a quella ordinaria del 20%(ratione temporis) ; nel confermare la decisione di primo grado, la C.T.R. osservò in particolare che, a sensi dell’art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, le prestazioni accessorie sono soggette alla medesima imposta relativa alla prestazione principale, sicché correttamente la società –che gestiva un villaggio turistico -aveva assoggettato le prestazioni contestate (parcheggio auto, affitto di campi da tennis, noleggio di canoe, corsi di ballo, ecc.) ad aliquota ridotta; dette ultime, infatti, rientravano nel pacchetto “all inclusive”, offerto alla clientela al fine di fornire un trattamento quanto più completo, idoneo a consentire alla stessa l ’eliminazione di ogni preoccupazione, durante il periodo di soggiorno;

N. 23345/21 R.G. avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a d ue motiv i , cui resiste Robinson Club Italia s.p.a. con controricorso, illustrato da memoria; consideratoche: 1.1 –con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 1 , del d.P.R. n. 633/1972, per aver la C.T.R. qualificato come prestazioni accessorie o connesse alla prestazione principale quelle offerte alla clientela durante il soggiorno nel villaggio, perché esse non rientravano nel pacchetto “all inclusive”, ma prevedevano il pagamento in loco di un corrispettivo ulteriore, né erano prenotabili all’attodella conferma della vacanza; 1.2 –il motivo è infondato;

è infatti noto - anche al lume della giurisprudenza eurounitaria (si vedano, in particolare, Corte CE, 27 ottobre 2005, C-41/04, Levob Verzekeringen e OV Bank, nonché Corte UE, 10 marzo 2011, cause riunite C-497/09, C-499/09, C- 501/09 e C-502/09,Bog e a.) – che l’attrazione al regime IVA per la prestazione principale, quanto alla prestazione accessoria, ex art. 12 d.P.R. n. 633/1972, attiene anche ad un profilo qualitativo, non rilevando di per sé la contestualità del relativo pagamento, ma solo che la seconda sia alla prima strumentale,cioè che rappresenti un mezzo per il completamento o la realizzazione dell'operazioneprincipale; ciò è stato affermato da questa stessa Corte anche in fattispecie che, seppur non identiche a quella per cui è processo, appaiono nella sostanza sovrapponibili: così, Cass. n. 20029/2011, in particolare, ha affermato che “In tema di IVA, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, una N. 23345/21 R.G. prestazione si configura come accessoria quando sia strumentale ad altra principale e cioè quando sia un mezzo per il completamento o la realizzazione dell'operazione principale.

Ne consegue che nel caso in cui un locale destinato a discoteca preveda consumazioni obbligatorie, per comprendere se la somministrazione di cibo e bevande vada considerata accessoria all'attività di intrattenimento e/o di spettacolo (e, quindi, ad essa debba essere applicata l'aliquota prevista per quest'ultima), va accertato -vigendo il regime normativo precedente la modifica normativa introdotta dall'art. 35 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito inlegge 4 agosto 2006, n. 248 che ha aggiunto l'art. 74 - bis al d.P.R. n. 633 cit. - se l'offerta al consumatore sia finalisticamente orientata all'intrattenimento più che alla somministrazione di cibi e bevande, escludendosi, quindi, che essa abbia ad oggetto la cessione di un bene (cioè la consumazione) contro una somma di denaro, compensando una parte di essa l'accesso ad un locale di spettacolo”; e ancora, in applicazione proprio della giurisprudenza di questa Corte citata in ricorso (Cass.

Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 5291 del 17/03/2015 ) in tema d'IVA, ai sensi dell'art. 74-quater, comma 6 bis, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 35 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, si è coerentemente ritenuto che le consumazioni obbligatorie previste per l'ingresso in una discoteca si devono consideraresempre accessorie all'attività di intrattenimento, con conseguente applicazione dell'aliquota prevista per quest'ultima, mentre, secondo il regime normativo precedente, la natura di prestazione accessoria va accertata caso per caso, valutando se l'offertaal consumatore sia finalisticamente orientata all'intrattenimento o alla N. 23345/21 R.G. somministrazione di cibo e bevande, sulla base di indici come la previsione di un prezzo unico, comunque denominato, per l'accesso al locale o il collegamento causale tra la cessionedi cibo e bevande e la prestazione di spettacoli; orbene, ritiene la Corte che la tipologia di servizi per cui è processo, tipica di una determinata modalità di offerta turistica (ossia, l’or ganizzazione di soggiorn i in villaggio turistico), reca esattamente una tale caratteristicafunzionale, perché il cliente non è di per sé interessato alla fruizionedella lezione di tennis, o di vela, o al noleggio della canoa, della bicicletta, et similia, ma più semplicemente approfitta di tale ampia gamma di attività di svago, offerta dal gestore, per godere al meglio del periodo di soggiorno , che resta la principale prestazione resa dallo stesso gestore; in sostanza, i servizi offerti dalla società possono considerarsi accessori alla prestazione principale in quanto costituiscono per la clientela non già un fine a sé(come potrebbe essere, ad esempio, per un ospite occasionale), ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore; da ciò discende che la statuizione della C.T.R., sul punto, è sostanzialmente correttaed esente da censure, essendo a tal punto irrilevante che i servizi in discorso non rientrino nel pacchetto “all inclusive”prepagato, ma siano oggetto di autonoma contrattazione in loco; 2.1– il secondo motivo , con c u i si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art 12, commi 4 e 7, della legge n. 212/2000, per aver la C.T.R. ritenuto fondata l’eccezione della società circa la violazione del contraddittorio, è da considerare conseguentemente inammissibile, perché difettoso di interesse alla luce dall’intervenuto rigetto delprimo motivo del ricorso erariale;

N. 23345/21 R.G. 3.1 - in definitiva, il primo motivo è infondato, il secondo è inammissibile ; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; trattandosi di impugnazione proposta da un’amministrazione dello Stato, non sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d . P . R . n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 ( v. Cass. n. 1778/2016);

P.Q.M.

rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 5.500,00 per compensi, cui aggiungersi€ 200,00 per esborsi, oltre rimborso fo