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Ordinanza — n. 2573/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax assessment, ruling that annulment requires substantive re-evaluation of the claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2573/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the Consortium's appeal against a tax assessment issued by Autostrade per l'Italia. The lower court had annulled the payment notice but failed to re-evaluate the underlying tax claim substantively. The Court held that when a tax notice is annulled for substantive reasons, the judge must perform a motivated substitute evaluation of the claim rather than merely voiding it.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 35, comma 3 d.lgs. n. 546/1992: When a tax assessment notice is annulled for substantive reasons, the tax judge cannot limit themselves to annulment but must examine the claim substantively and issue a motivated substitute evaluation.

Parole chiave

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tax assessment annulment substitute evaluation duty substantive tax review judicial re-evaluation tax procedure merit internal res judicata tribunal second instance lite in materia di contribuzioni pubbliche

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 35, comma 3 d.lgs. n. 546/1992
Art. 56 d.lgs. n. 546/1992
Rappresenta, infatti, un principio consolidato quello secondo cui, nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs.
Art. 324 c.p.c.
Art. 346 c.p.c.
546, la quale riproduce la norma dell'art. 346 c.p.c., dettata per il processo ordinario (Sez.
art. 56 d.lgs. n. 546/1992
Rappresenta, infatti, un principio consolidato quello secondo cui, nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs.
art. 346 c.p
546, la quale riproduce la norma dell'art. 346 c.p.c., dettata per il processo ordinario (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 7702 del 27/03/2013
e 346 c.p.c., rispetto all'unica alternativa possibile dell'impugnazione - principale o incidentale - o dell'acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno (Sez. 5, Sentenza n. 7702 del 27/03/2013; conf.
Sez. 5, Sentenza n. 14534 del 06/06/2018
Sez. 5, Sentenza n. 14534 del 06/06/2018).
Sez. 5, Sentenza n. 14925 del 06/07/2011
346 c.p.c., dettata per il processo ordinario (Sez. 5, Sentenza n. 14925 del 06/07/2011).
Sez. 5, Sentenza n. 27574 del 30/10/2018
Sez. 5, Sentenza n. 27560 del 30/10/2018
Sez. 5, Ordinanza n. 18777 del 10/09/2020
Sez. 5, Ordinanza n. 18777 del 10/09/2020).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4430/2021R.G. proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO "BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL'IRNO" ( C.F.: 80009450653), con sede legale in Nocera Inferiore (SA), alla Via G. Atzori n. 1 -Centrale Ortofrutticola l, in persona del Commissario Straordinario Avv. Mario Rosario D'Angelo, nato a Sarno (SA) il 6 febbraio 1973, rappresentato e difeso, in forza di deliberazione commissariale n. 276 del 29 settembre 2020, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Guglielmo Cantillo ( C.F. :

CNTGLL75A0JH703D ) ed Oreste Cantillo ( C.F. : CNTRST65D14H703S), con i quali elegge domicilio presso lo studio in Roma, Lungoteveredei Mellini n. 17; -ricorrente - contro Avvisopagamento consorzio di bonifica – Contestazione maggiore aliquota contributiva applicata AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A., con sede in Roma, alla Via Alberto Bergamini 50(C.F.: 07516911000 ) , in persona del legale rappresentante pro tempore I ng. Roberto Tornasi, rappresentata e difesa in virtù di mandato speciale a margine del controricorso, dagli A vv. ti Giuseppe Pizzonia (C.F.:

PZZ GPP 60 H15 H2240) e Laura Trimarc h i ( C.F.: TRM LRA74D60 H501T) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via della Consulta n.1/B; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3390 / 20 20 emessa dalla CTR Campania il 02/07/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. Autostrade per l’Italia proponeva ricorso davanti alla CTP di Salerno avverso un avviso di pagamento per l’anno 2018 emesso dal Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno-Bacini del Sarno, dei Territori Vesuviani e dell’Irno.

2. L’adita CTP accoglieva il ricorso sul rilievo che il consorzio, non costituendosi in giudizio, non aveva fornito la prova relativa al beneficio delle opere consortili.

3. Sull’impugnazione del Consorzio di Bonifica, la CTR Campania accoglieva parzialmente il gravame (annullando comunque l’impugnato avviso di pagamento in relazione all’aliquota contributiva applicata), ritenendo che, attraverso la relazione allegata, il consorzio aveva fornito una esaustiva prova circa la sussistenza del presupposto impositivo, ma che era fondata l’eccezione subordinata contenuta nel ricorso di primo grado dell’Autostrade per l’Italia concernente l’applicazione di una erronea aliquota contributiva.

4. Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione Consorzio di Bonifica IntegraleComprensorio Sarno “Bacini del Sarno, dei Territori Vesuviani e dell’Irno” sulla base di tre motivi. La Autostrade per l’Italia ha resistito con controricorsoe memoria.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis 3 cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 324 e 346 c.p.c. e 56 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che si fosse formato un giudicato interno in ordine all’eccezione sollevata dalla contribuente sulla quantificazione del contributo di bonifica.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 324 e 346 c.p.c. e 56 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, con l’atto di appello, aveva contestato specificamente tutte le deduzioni sollevate nel ricorso introduttivo dalla società Autostrade, compresa quella relativa alla quantificazione del contributo per asserita erronea qualificazione delle aree accertate.

3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati. La CTR ha ritenuto che si fosse formato un giudicato interno in relazione all’eccezione, formulata da Autostrada per l’Italia in primo grado in via subordinata, concernente l’ammontare complessivo del contributo dovuto, per aver il consorzio applicato una maggiore aliquota contributiva. Orbene, premesso che, come attestato dalla stessa CTR, l’eccezione relativa alla quantificazione della detta aliquota non era stata accolta nella sentenza di primo grado, avendo la CTP annullato l’atto impugnato sul rilievo della insussistenza del presupposto impositivo, non vi è chi non veda che, ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992, sarebbe stato semmai onere dell’Autostrade per l’Italia riproporre in sede di appello l’eccezione rimasta assorbita in primo grado, pena la presunzione della sua rinuncia.

Rappresenta, infatti, un principio consolidato quello secondo cui, nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all'appellato e non all'appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l'onere dell'espressa riproposizione riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perché ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via - riproposizione/rinuncia - rappresentata dagli artt. 56 del detto d.lgs. e 346 c.p.c., rispetto all'unica alternativa possibile dell'impugnazione - principale o incidentale - o dell'acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno (Sez. 5, Sentenza n. 7702 del 27/03/2013; conf.

Sez. 5, Sentenza n. 14534 del 06/06/2018). In particolare, se è vero che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale avverso la sentenza impugnata dalla controparte, relativamente alle eccezioni disattese o rimaste assorbite (essendo, sul punto, carente di interesse), è altrettanto vero, tuttavia, che essa ha l'onere di riproporle, in base alla disposizione normativa di cui all'art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la quale riproduce la norma dell'art. 346 c.p.c., dettata per il processo ordinario (Sez. 5, Sentenza n. 14925 del 06/07/2011).

Né la controricorrente ha documentato, trascrivendo i passaggi rilevanti della comparsa di costituzione, di aver riproposto la detta eccezione in appello. Di contro, il consorzio, in osservanza del principio di autosufficienza, ha trascritto (cfr. pag. 10 del ricorso) il passaggio logico dell’atto di appello con il quale ha contestato specificamente il profilo in esame. In ogni caso, per le ragioni esposte in precedenza, il principio di diritto applicato dalla CTR si rivela errato.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. e 35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, anche a voler ritenere che sul punto si fosse formato un giudicato interno, avrebbe dovuto non già limitarsi ad annullare l’impugnato avviso di pagamento in relazione all’aliquota contributiva applicata, bensì procedere ad una motivata valutazione sostitutiva della pretesa contributiva. 3.1. Il motivo è fondato. Invero, il giudice tributario, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi di carattere sostanziale e non meramente formale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Sez. 5, Sentenza n. 27574 del 30/10/2018).

In particolare, il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione- merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell'accertamento dell'Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Sez. 5, Sentenza n. 27560 del 30/10/2018; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 18777 del 10/09/2020).

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributar