Cassation appeal dismissed because the appellant failed to deposit the notified judgment copy within the statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit a copy of the notified judgment within the strict deadline set by Article 369 of the Code of Civil Procedure. Although the appellant claimed the judgment was notified, the court ruled that such a declaration constitutes a voluntary act of responsibility that binds the party to comply with the filing obligation. Consequently, the late production of the document under Article 372 could not cure the procedural defect, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 372 c.p.c.: A declaration in a cassation appeal that a judgment has been notified is considered a voluntary act of responsibility that binds the party to deposit the judgment copy within the statutory period, and failure to do so cannot be cured by subsequent production.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 14993 /202 1 proposto da PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE in persona del l egale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa dall’ a vv. Marco Masi (PEC:marcomasi@ordineavvocatibopec.it) come da procura speciale in calceal ricorso per cassazione; –ricorrente – Contro COMUNE di CASTEL SAN PIETRO TERME in persona del legale rappresentante pro tempor e ra ppresentato e difeso all’avv. Ruggero Mollo giusta procura speciale autenticata dal Segretario Generale di detto Ente il 22.06.2021 elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.
Lorenzo Sciubba in Roma via Appiano 33; (PEC: avv.ruggeromollo@pec.avvocaticassino.it); Oggetto: ricorso per cassazioneimprocedibile Cons.Est. Roberto Succio - 2 - cont roricorrente - econtro NUOVOCIRCONDARIO IMOLES E , in persona del legale rappresentante protempore; -intimato - avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del l ’ Emilia Romagna n. 190 / 0 4 / 2 1 depositata i n data 10 / 0 2 /20 2 1 e notificata in data29/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 4 / 12 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ;
Rilevatoche : - la P arrocchia di Santa Maria Maggiore di Castel San Pietro impugnaval'avviso di accertamento notificatole per ICI 2011 con ilquale era disconosciuta l'esenzione di cui all'art . 7 c. 1 lett.
a) del d. Lgs. n. 504 del 1992 relativ amente all’immobile sito in CastelSan Pietro, alla Via Palestro n. 38 ; - laCTP rigett ava il ricorso; appellava la contribuente; - la CTR con la pronuncia qui gravata conferma va la sentenza di primogrado; - ricorre a questa Corte la P arrocchia di cui si è detto co n atto affidatoa due motivi; il Comune di Castel San Pietro Terme resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memori e illustrativedelle proprie eccezioni e difese; Consideratoche: - ilricorso è improcedibile; - invero,parte ricorrente solo con la memoria ex art. 380 bis c.p.c. haprodotto la sentenza notificata , ch e non risulta quindi prodotta all’attodel deposito del l’impugnazione per cassazione ; - questa Corte ritiene , essendosi sul punto di recente espressa in sede massimamente nomofilattica (Cass.
Sez.U, Sentenza n. 21349 del 06/07/20 2 2) , di dover qui confermare che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, Cons.Est. Roberto Succio - 3 attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneoa far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultimaa subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgerein capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica(ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e diricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.p.c.; - pertanto,il ricorso va dichiarato improced i bile; - stantela recente formazione dell’orientamento giurisprudenziale dicui sopra si è detto, determinatosi in epoca ben successiva alla proposizione dell’impugnazione , le spese vanno integralmente compensate tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a pronunciasulle spese con riferimento alla parte rimasta intimata; p.q.m. dichiara improcedibile il ricorso.
Compensa le spese processuali tra le particostituite. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib