Italian Court allows correction of its own order via material error procedure for omitted lawyer fee deduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation granted a request to correct its own prior order regarding the omission of a lawyer fee deduction. The court held that when a defense lawyer requests fee deduction without an explicit ruling, the remedy is the material error correction procedure under Articles 287 and 288 of the Code of Civil Procedure, not ordinary appeals. Consequently, the court ordered its previous decision to be amended to include the specific deduction for the anticipatory lawyer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288 c.p.c.; In the absence of legislative provision, the remedy for an omitted ruling on a lawyer's fee deduction request is the material error correction procedure, which applies even to Cassation orders to ensure procedural efficiency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10377/2022R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro RI.CE. COSTRUZlONl GENERALI s.r.l. (C. F . : 03214311213) , con sede in Giugliano in Campania (NA), al Vico Cantone n. 9, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' A vv. Alberto D'Angelo (C.F.:DNG LRT 48C06 F839C); -controricorrente – -avverso l’ordinanza n. 13091/2022emessa dalla Cassazione il 2 7 / 04 /20 22 e notificatain pari data;
Correzione errore materiale– Distrazione spese avvocato anticipatario udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere relatore Andrea Penta. Ritenuto infatto e in diritto La RI.CE. Costruzioni Generali s.r.l. ha chiesto la correzione dell’ordinanza n. 13091/2022 emessa da questa Corte in data 27.4.2022 nella parte in cui ha omesso, nel liquidare le spese processuali in suo favore, di specificare la distrazione delle stesse in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Sez.
U, Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019). In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. -che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiorerapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
In definitiva, può applicarsi alla fattispecie la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (a partire da Cass. Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037, seguita poi, tra le molte altre, da Cass. 10 gennaio 2011, n. 293, o da Cass. 30 gennaio 2012, n. 1301), in forza della quale all'omissione di pronunzia sulla domanda di distrazione deve ovviarsi con la procedura di correzione degli errori materiali, mentre il difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale avverso l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta in tal senso.
Poiché alla relazione la parte potenzialmente controinteressata (l’Agenzia delle Entrate) non ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va accolto nei sensi di cui in dispositivo. Non può, infine, trovare applicazione l'art. 13 comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, in ragione della natura del procedimento, che preclude anche ogni provvedimento sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dispone correggersi la propria ordinanza n. 13091 del 27 aprile 2022, mediante inserimento della locuzione "e con attribuzione al suo difensore per dichiaratone anticipo" nel dispositivo, dopo le parole "ed accessori di legge". Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa l’annotazione della presente ordinanza sull’originale del p