Cassation court dismisses appeal on IMU fees, ruling lower court failed to justify legal costs below tariff minimums.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's decision to award only €750 in legal fees. The lower court had set this amount without explaining why it fell below the statutory minimums for the case value. The court held that the Regional Tax Court violated tariff rules by failing to provide specific justification for reducing fees below the mandatory minimums.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.; Art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014: The court must provide specific and explicit reasoning when awarding legal fees below the statutory minimums, as the party challenging the award bears no burden to itemize the violated amounts.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritta al n. 27867/2021R.G. proposto da: “BORGO DI SCORGIANO-società semplice", con sede legale a Casole d'Elsa (SI), Località Scorgiano n. 19 (C.F. : 01133550523 ) [già "BORGO DI SCORGIANO DI LAURA BRINI, DUCCIO M AR TINEZ FUCINI E C. - S.a.s. ” ] , in personadell’amministratore e legale rappresentante pro tempore Duccio Martinez Fucini, nato a Milano (Ml) in data 08 ottobre 1958(C.F.: MRT DCC 58R08 F205A) e residente in Firenze (FI), alla Via Masaccio n. 65, rappresentata e difesa,in virtù di procura speciale alle liti posta in calce al controricorso, dall'Avv.
Giovanni Dirindelli del Foro di Siena ( C.F. : DRN GNN77T30I726L); -ricorrente - contro Comune di Monteriggioni (SI); -intimato – -avverso la sentenza n. 310/07 / 20 21 emessa dalla CTR della Toscana il Avvisi di accertamento di IMU – Spese inferiori ai minimi tariffari 19/03/2021 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere relatore Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. Duccio Martinez Fucini, in proprio e quale legale rappresentante della società semplice Borgo di Scorgiano, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Siena avverso tre avvisi di accertamento a titolo di IMU per gli anni d’imposta 2012 e 2013.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando l’imponibilità dei cc.dd. collabenti, perché aventi una capacità economica riferibile al valore del suolo sul quale insistevano.
3. Sull’appello del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale accoglieva il gravame, evidenziando che i beni della categoria F/2 (cc.dd. collabenti) non erano assoggettabili ad Ici ed Imu per assenza di imponibile, e liquidava in favore dell’appellante la somma di euro 750,00, oltre oneri di legge,a titolo di spese processuali.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la società semplice Borgo di Scorgiano sulla base di due motivi. Il Comune di Monteriggioni non ha svolto difese.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 36d.lgs. n. 546/1992 e 118 disp. att. c.p.c., nonché la motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR liquidato le spese legali relative al secondo grado di giudizio nella misura di euro 750,00, oltre accessori di legge.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 2233 c.c. e 2 e 4, comma 1, dm n. 55/2015 e 2 l. n. 248/2006, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR violatole tariffe forensi vigenti.3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati. La presente controversia va risolta alla luce dei seguenti principi: 1)in materia di spese di giustizia, la trattazione del processo, anch e in assenza di istruzione probatoria, legittima il diritto al compenso della relativa fase (Sez. 6 -2, Ordinanza n. 34575 del 16/11/2021); 2)in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è, invece, doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; conf.
Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, secondo cui l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella); invero, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (Sez. 1, Ordinanza n. 4782 del 24/02/2020); 3)ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11601 del 14/05/2018; conf.
Sez. 6 - 2, Ordinan za n. 35270 del 18/11/2021); 4)la parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, non ha l'onere dell'analitica specificazione delle voci e degli importi considerati allorquando detti minimi siano stati largamente violati senza alcuna giustificazione (Sez. 3, Sentenza n. 1312 del 21/01/2005). Orbene, considerato che il valore della causa era pari ad euro 38.481,00, che lo scaglione tariffario era, quindi, quello oscillante tra 26.000,01 e 52.000,00 euro e che i valori medi di cui all’allegata tabella (24) possono essere diminuiti fino al 50% (e fino al 70% per quanto concerne la fase di trattazione), i valori minimi intangibili sarebbero stati pari, avuto riguardo al secondo grado di giudizio dinanzi alla CTR, a complessivi euro 3.607,50.
Da ciò consegue che la CTR ha riconosciuto un importo (euro 750,00) sensibilmente inferiore al minimo tariffario senza fornire sul punto alcuna motivazione. In quest’ottica, il ricorso va accolto.
3. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata nei limiti esposti e, stante la necessità di effettuare accertamenti di fatto sulle attività complessivamente svolte in grado di appello, la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa, anche per le spese relative al presente grado di giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di s