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Ordinanza — n. 2551/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, upholding that autostrada transformer cabins lack functional autonomy and belong to category E/3.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2551/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to classify an autostrada transformer cabin as category E/3. The agency argued the cabin possessed functional and economic autonomy, but the court relied on established precedent confirming such cabins lack independence from the main highway infrastructure. Consequently, the court dismissed the appeal, affirming the lower court's finding that the facility is a special unit within the E category without autonomous function.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 40 d.I. 262/86; Cass. 10/03/2020, n. 6706: Transformer cabins installed for highway infrastructure lighting and operation constitute special real estate units within category E and lack functional and economic autonomy relative to the main building.

Parole chiave

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catastral classification functional autonomy tax appeal dismissal real estate units highway infrastructure classificazione delle strade tipo di veicolo stato difettoso del veicolo

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 40, d.I. 262/86
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n.8053 del 07/04/2014 hanno statuito: "L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art.
Art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83
civ., riformulato dall'art. 54 del d.l.
Art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
Art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10/03/2020, n. 6706
Cass. 10/03/2020, n. 6705
Cass. 07/04/2014, n. 8053
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27104-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro AUTOSTRADA DEI FIORI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato GUIDO FIORENTINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERDINANDO ACQUA BARRALIS; - controricorrente- avverso la sentenza n. 267/4/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 29/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. / Ric. 2021 n. 27104 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- Premesso che:

1. la controversia attiene alla legittimità dell'atto di classamento in categoria D/1 di una cabina di trasformazione installata presso l'autostrada dei Fiori per la somministrazione dell'energia elettrica occorrente all'illuminazione e al funzionamento degli apparati dell'infrastruttura (nella specie, una galleria); 2.1a CTR, con la sentenza in epigrafe, ha richiamato e condiviso la sentenza di primo grado con la quale l'atto di classamento era stato ritenuto illegittimo dovendo la cabina essere accatastata in E/3 in quanto manufatto privo di autonomia funzionale e reddituale rispetto alla infrastruttura autostradale; 3 . l'Agenzia delle entrate censura la sentenza con tre motivi, con i quali rispettivamente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 5 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, 40 del d.P.R. 10 dicembre 1949, n.1142, 2 comma 1, d.m. 28/1998 (primo motivo), violazione e falsa applicazione degli artt. 2,5, 10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, 6, 8, 40 del d.P.R. 10 dicembre 1949, n.1142, 2, comma 40, d.l. 262/2006 (secondo motivo) ed "omesso esame di un punto decisivo della controversia per avere la CTR fondato la decisione sul travisamento di alcune affermazioni contenute nella circolare n.4 del 2006 ed escluso i successivi contenuti che sono invece positavemente stabiliti" (secondo motivo);

4. la società Autostrada dei Fiori resiste con controricorso;

5. le parti hanno depositato memoria; considerato che:

1. il primo ed il secondo motivo di ricorso, strettamente connessi e suscettivi per questo di esame congiunto, sono infondati. Per disposto dell'art.2, comma 40, del d.I.262/86, "Nelle unita' immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale". La CTR ha accertato che la cabina elettrica de qua non aveva autonomia rispetto all'infrastruttura autostradale.

Questa Corte, su questione identica a quella che occupa, ha, in causa tra le stesse parti, già affermato, in termini di principio di diritto, che "La cabina di trasformazione, installata presso l'autostrada, per la somministrazione dell'energia elettrica occorrente all'illuminazione e al funzionamento degli apparati dell'infrastruttura, costituisce "unità immobiliare a destinazione particolare" compresa nel gruppo E delle categorie catastali e non presenta autonomia funzionale e reddituale rispetto all'immobile principale" (Cass.10/03/2020, n.6706 e 6705).

Il Collegio non ha ragione di discostarsi da questi precedenti a cui la CTR si è attenuta;

2. il terzo motivo di ricorso è inammissibile. 2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n.8053 del 07/04/2014 hanno statuito: "L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"). L'Agenzia non ha indicato alcun fatto storico specifico, alcun preciso accadimento o alcuna precisa circostanza in senso storico-naturalistico. Ha fatto riferimento invece ad un asserito "travisamento", da parte della CTR, di una circolare;

4. le spese seguono la soccombenza;

5. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €6000,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge