Italian Supreme Court corrects a prior ruling to include attorney fees for the appointed counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted a request to correct a material error in a previous judgment regarding the allocation of litigation costs. The appellant argued that the prior order failed to deduct attorney fees for the appointed lawyer, Mario Manzi, from the expenses awarded to the tax agency. The court found the omission factual and erroneous, ruling that the correct procedural remedy was an official correction under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287 e 288 c.p.c.: When a prior judgment omits the deduction of attorney fees for the appointed counsel, the court must correct this material error by adding the necessary incision to the operative part.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE D'UFFICIO sul ricorso 20735-2022 proposto da: RABOTTINO ANTONIEITA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 4, presso lo studio dell'avvocato MARIO MANZI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO REGIONALE LAZIO, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA TERRITORIO , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis; - resistenti - avverso l'ordinanza n. 17796/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 01/06/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLL Rilevato che: l'avv. Mario Manzi propone ricorso per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 17796 del 2022 nella parte in cui nel dispositivo omette di distrarre le spese a favore dell'avv. Mario Manzi dichiaratosi antistatario. L'Agenzia delle entrate non si costituiva. Considerato che: l'avv. Mario Manzi propone ricorso per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 17796 del 10 giugno 2022 nella parte in cui nel dispositivo omette di distrarre le spese a favore dell'avv.
Mario Manzi dichiaratosi antistatario. Considerato che effettivamente nell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 17796 del 10 giugno 2022 si omette erroneamente di distrarre le spese a favore dell'avv. Mario Manzi dichiaratosi antistataria; ritenuto che per il suddetto errore materiale il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 civ. proc. civ.; ritenuto che il ricorso va accolto e l'ordinanza di questa Corte di Cassazione n. 17796 del 10 giugno 2022 va corretta Ric. 2022 n. 20735 sez.
MT - ud. 23-11-2022 -2- nella parte in cui nel dispositivo si omette, erroneamente, di distrarre le spese a favore dell'avv. Mario Manzi dichiaratosi antistatario; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 1127 del 2021; Cass., sez. un., n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 17796 del 10 giugno 2022 sia corretta aggiungendo, nel dispositivo, dopo "condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 oltre ad euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge compensando quelle di merito", l'inciso "con distrazione a favore del difensore avv. Mario Manzi, dichiaratosi antistatario". Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta sentenza. Così