Italian Court of Cassation corrects a prior order omitting attorney fee distribution to an indigent defender.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order that failed to allocate attorney fees to an indigent defender. The court confirmed that the original ruling erroneously omitted the necessary distribution clause despite the lawyer's declaration of indigency. Consequently, the court ordered the correction of the prior decision to include the proper fee allocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288 c.p.c.; A material omission in a judicial order regarding the distribution of attorney fees to an indigent defender constitutes a correctable error under the Civil Procedure Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 18279-2022 proposto da: ENEL PRODUZIONE SPA 05617841001, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO N. 14, presso lo studio DI TANNO ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati ENRICO PAULETTI, ROSAMARIA NICASTRO; - ricorrente - contro COMUNE DI ROCCA D'EVANDRO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRA CARLOMA GN O; - resistente - avverso l'ordinanza n. 13332/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che: l'avv. Alessandra Carlomagno propone ricorso per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 13332 del 2022 nella parte in cui nel dispositivo omette di distrarre le spese a favore dell'avv. Alessandra Carlomagno dichiaratasi antistataria. L'Agenzia delle entrate non si costituiva. Considerato che: l'avv. Alessandra Carlomagno propone ricorso per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 13332 del 28 aprile 2022 nella parte in cui nel dispositivo omette di distrarre le spese a favore dell'avv.
Alessandra Carlomagno dichiaratasi antistataria. Considerato che effettivamente nell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 13332 del 28 aprile 2022 si omette erroneamente di distrarre le spese a favore dell'avv. Alessandra Carlomagno dichiaratasi antistataria; ritenuto che per il suddetto errore materiale il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 civ. proc. civ.; ritenuto che il ricorso va accolto e l'ordinanza di questa Corte di Cassazione n. 13332 del 28 aprile 2022 va corretta nella parte in cui nel dispositivo si omette, erroneamente, di Ric. 2022 n. 18279 sez.
MT - ud. 23-11-2022 -2- distrarre le spese a favore dell'avv. Alessandra Carlomagno dichiaratasi antistataria; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 1127 del 2021; Cass., sez. un., n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 13332 del 28 aprile 2022 sia corretta aggiungendo, nel dispositivo, dopo "condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.400, oltre a spese prenotate a debito", l'inciso "con distrazione a favore del difensore avv. Alessandra Carlomagno, dichiaratasi antistataria". dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta sentenza. Così dec