Cassation court allows tax agency appeal by rejecting lower court's dismissal based on argument repetition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission's decision declaring the appeal inadmissible. The lower court dismissed the appeal because it allegedly repeated arguments already made in the first instance without new criticism. The court ruled that under the full devolutory nature of appeals, repeating contested arguments satisfies the requirement for specific grounds of appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992; In tax proceedings, the full devolutory nature of an appeal means that repeating arguments from the first instance regarding a rejected claim satisfies the requirement for specific grounds of appeal, even without new specific criticisms of the first-instance reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2882-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro COIM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MATTIA BATrISTINI 94/A, presso lo studio dell'avvocato GIANLUIGI MATIEI, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE RUSSO; controricorrente - èc.>__Cy4 avverso la sentenza n. 4509/3/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 10/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento basato su studi di settore per IVA, IRES, IRAP relativo all'anno d'imposta 2011; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale dichiarava l'appello dell'Ufficio inammissibile affermando che l'atto di impugnazione si risolve in una ripetizione delle argomentazioni già fatte valere davanti al giudice di primo grado, senza la prospettazione di alcuna critica del decisum e delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con l'unico motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 4, c.p.c., in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, l'appello della parte contribuente conteneva una specifica critica alla motivazione della Commissione Tributaria Provinciale.
Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte infatti: Ric. 2021 n. 02882 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- nel processo tributario, ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n. 6302 del 2022;
Cass. n. 7369 del 2017); allorché il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza ed esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, la sottoposizione al giudice d'appello delle medesime argomentazioni adempie pienamente l'onere di specificità dei motivi (Cass. n. 28546 del 2020; Cass. n. 8185 del 2015; Cass. n. 14908 del 2014). In particolare, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione e non già necessariamente nuovi motivi, atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 3064 del 2012;
Cass. n. 10137 del 2020; Cass. n. 28546 del 2020); la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza (Cass. n. 264 del 2016; Cass. n. 10137 del 2020; Cass. n. 28546 del 2020). La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha attribuito rilevanza decisiva, ai fini della sua decisione circa l'inammissibilità dell'appello, alla asserita circostanza della riproposizione in appello delle stesse argomentazioni già esaminate in primo grado e quindi dell'assenza nell'appello di riferimenti alla Ric. 2021 n. 02882 sez.
MT - ud. 23-11-2022 -3- motivazione della sentenza impugnata (peraltro tale circostanza è stata efficacemente contestata dal ricorrente che, nel rispetto del principio di autosufficienza, ha evidenziato, nel riportare la parte in diritto della sentenza di primo grado, i punti in cui l'appello ha fatto in maniera critica preciso riferimento alla sentenza di primo grado), senza considerare che, in virtù del carattere devolutivo pieno dell'appello, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni avanzate in primo grado e disattese dalla Commissione Tributaria Provinciale assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese de