Cassation court remands case to lower court regarding diligence in verifying identity during bank transfer execution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal and remanded the case for a new hearing to address novel legal issues. Genertel SpA argued that Poste Italiane failed its duty of diligence by accepting a payment from a person falsely claiming to be the intended beneficiary. The lower court had found the bank acted diligently because the recipient possessed the password, but the Cassation Court noted the need to re-evaluate the application of specific case law regarding identification verification. Consequently, the case was sent back to the Tribunal of Trieste for further examination of these procedural and substantive points.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43 L.A.; Art. 12 disp. prel. c.c.: The court establishes that when a bank executes a payment to a third party, it must exercise the requisite diligence in verifying the identity of the recipient, and errors in this verification may constitute a breach of contract regardless of the recipient's possession of access credentials.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 17450-2021 proposto da: GENERTEL S.P.A. 00171820327, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO MALATESTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ROMA, VIALE XXI APRILE, n. 26 Pec: -ricorrente- contro POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA AMBROZ e DORA DE ROSE ed elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso la Funzione Affari Legali di Poste Italiane -Area Centro;
Ric. 2021 n. 17450 sez. M3 -ud. 15-11-2022 Pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 558/2020 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il 18/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANNA MOSCARINI. Rilevato che: Genertel SpA convenne davanti al Giudice di Pace di Trieste Poste Italiane SpA esponendo di aver intrattenuto con la convenuta un rapporto di conto corrente e di aver successivamente sottoscritto un modulo di richiesta di apertura del Conto Banco Posta Impresa e Servizi Accessori, con annessi servizi di collegamento telematico e mandati elettronici di pagamento.
In costanza dei suddetti rapporti Genertel, tramite Poste Italiane, aveva disposto un bonifico dell’importo di € 2600 in favore di Caterina Di Marino. In seguito la beneficiaria, non avendo ricevuto il pagamento, chiese spiegazioni ed apprese che il bonifico domiciliato era stato incassato a suo nome presso Banco Poste. Propose denuncia querela e Genertel accertò che il bonifico era stato portato all’incasso da un soggetto falsamente identificatosi come Caterina Di Marino a mezzo esibizione di carta d’identità. La società attrice espose di aver, dunque, dovuto effettuare un nuovo bonifico e chiese a Poste la restituzione di quanto indebitamente pagato. il Giudice di Pace adito ritenne applicabile alla fattispecie l’art. 43 L.A., affermò l’inadempimento contrattuale di Poste Italiane ed accolse la domanda condannando la convenuta al pagamento della somma di € 2600.
Ric. 2021 n. 17450 sez. M3 -ud. 15-11-2022 Il Tribunale di Trieste ha invece ritenuto che il bonifico domiciliato fosse assimilato ad una delegazione di pagamento consistendo nell’incarico al terzo (ordinante) dato all’istituto depositario di accreditare al beneficiario la somma oggetto della provvista, con una sostanziale differenza rispetto all’assegno bancario. Conseguentemente ha ritenuto che il mandatario che abbia effettuato il pagamento in favore di persona diversa dal legittimato non è liberato dalla propria obbligazione dovendo dimostrare la diligenza nell’adempimento ovvero dovendo nuovamente pagare al mandante o all’ordinatario esattamente individuato l’importo dell’assegno.
Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che la condotta di Poste Italiane fosse stata diligente in quanto la stessa ha pagato al beneficiario del bonifico individuato nella persona che aveva esibito un documento di identità con le generalità del destinatario, che aveva fornito un codice fiscale non contenuto nella comunicazione della password e che era in possesso della password per l’incasso. In riforma dell’impugnata sentenza il Tribunale ha rigettato la domanda di accertamento di inadempimento e condanna di Poste Italiane SpA ed ha condannato la Genertel SpA a restituirela somma corrisposta da Poste italiane SpA in esecuzione della sentenza impugnata, disponendo sulle spese del doppio grado in ragione della soccombenza. avverso la sentenza Genertel SpA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; ha resistito Poste Italiane spA con controricorso; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-biscod. proc. civ.;
Ric. 2021 n. 17450 sez. M3 -ud. 15-11-2022 la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; Genertel SpA ha depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 43, secondo co. r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 (legge Assegni) e dell’art. 12 disp. prel. c.c. ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.; la ricorrente assume che l’impugnata sentenza abbia illegittimamente escluso di dover applicare in via analogica le disposizioni in materia di assegni, pur in presenza di numerosi elementi di somiglianza.
Lamenta che, sia in ossequio all’art. 43 L.A., sia in applicazione della regola generale di cui all’art. 1218 c.c. il giudice avrebbe dovuto ritenere che Poste non avesse adempiuto la propria obbligazione né adottato le cautele doverose nella fase dell’esecuzione richieste dalla natura del servizio e dalla sua peculiare funzione socio-economica. con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1366 e 1370 c.c. 1218, 1175 e 1176, II co. c.c. , 2697 c.c. 35, co. 2 del D.P.R. n. 445 del 2000 ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. in tema di individuazione del contenuto del contratto concluso tra le parti e in tema di regime della prova liberatoria dell’inadempimento gravante sul debitore relativamente al grado di diligenza richiesto e alla non imputabilità dell’impossibilità della prestazione.
Tema della falsità materiale ictu oculiriconoscibile del documento d’identità. La ricorrente contesta che il Tribunale abbia ritenuto osservato da parte della banca il criterio della diligenza, potendo censurare in cassazione il giudizio sulla diligenza e dovendosi, piuttosto ritenere la presenza di gravi lacune nell’esercizio dei Ric. 2021 n. 17450 sez. M3 -ud. 15-11-2022 controlli richiesti nell’esecuzione della prestazione contrattuale soprattutto in ordine alla identificazione del soggetto che aveva incassato il bonifico. Ad avviso del Collegio il giudizio dev'essere rinviato alla pubblica udienza in relazione ai profili di novità delle questioni trattate e, in particolare, al vaglio della compiuta applicabilità della giurisprudenza di cui a Cass., 19/12/2019, n. 34107, in ordine alla verifica processuale della diligenza nell'identificazione del soggetto pagante (così anche Cass. n. 2418 3/2022 pronunciata in identica fattispecie);
P.Q.M La Corte dispone il rinvio della ca