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Ordinanza Interlocutoria — n. 2523/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to ordinary section regarding prescription interruption and late document production.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2523/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to the ordinary section for a new decision on the merits. Angela Carcano argued that the lower court erred by failing to address late document submissions and incorrectly calculated prescription interruption dates. The court found these procedural and substantive issues required re-examination by the ordinary section.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The court may remand the case to the ordinary section when the lower judgment omits to rule on specific exceptions or incorrectly applies rules regarding the interruption of prescription due to late document production.

Parole chiave

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interruption of prescription late document production omission of ruling remission to ordinary section procedural violation contribution management prescription period registrazione dell'istituto di previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
Angela Carcano alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.
con il terzo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la v iolazione de ll’art.
Art. 112 e 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.
Art. 115 e 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.
Art. 416, comma 3, cod. proc. civ.
civ., la v iolazione de ll’art. 416 , comma 3, dell’art.
Art. 437, comma 2, cod. proc. civ.
416 , comma 3, dell’art. 437, comma 2, cod. proc. civ., dell’art.
Art. 2697 cod. civ.
civ., dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto interrotta la prescrizione in mancanza della tempestiva e rituale produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata che avrebbe interrotto il termine prescrizionale,peraltro tardivamente prodotta solo in appello;
Art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.
104 depositata il 22 aprile 2022, con particolare riferimento all’eventuale preclusione del giudicato, si ravvisa l’opportunità di rimettere la causa alla sezione ordinaria per la decisione ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ..
art. 380-bis cod. proc. civ
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglioper la data del 20 dicembre 2022; 4.la ricorrente ha depositato memoria.
art. 2697 cod. civ
civ., dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto interrotta la prescrizione in mancanza della tempestiva e rituale produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata che avrebbe interrotto il termine prescrizionale,peraltro tardivamente prodotta solo in appello;

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 104 del 2022
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: Carcano Angela, rappresentatae difesa da sé medesima , con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata angelacarcano@avvocatinapoli.legalmail.it - ricorrent e - contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonietta Coretti, Lelio Maritato, Antonino Sgroi, Carla D’Aloisio, Emanuele De Rose, con domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto -controricorrente - avverso la sentenza n. 1 621 / 202 1 della Corte d ’ appello di Napoli depositata il 26marzo 202 1 .Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022dal Consigliere Ileana Fedele . Rilevato che:

1. la Corte d ’ appello di Napoli ha accolto l’appello proposto dall’I.N.P.S., reputando doverosa l’iscrizione dell’avv. Angela Carcano alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l’attività svolta dal la professionista nell’anno 20 10 , respingendo altresì l’eccezione di prescrizione della pretesa contributiva,azionata con missiva ricevuta il 22 giugno 2016 a fronte della decorrenza del termine individuata nel 6 luglio 2016; 2.avverso tale pronuncia l’avv. A ngela Carcano ha proposto ricorso per cassazionearticolando tre motivi di censura , cui resiste l’I.

N . P . S . con controricorso; 3. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglioper la data del 20 dicembre 2022; 4.la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.con il primo motivo l a ricorrente deduc e , in relazione a ll’art. 360 , comma 1, nn. 3, 4e 5,cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132,comma 2 , n. 4 cod. proc. civ. , nonché o messa pronuncia e nullità della sentenza, per aver e la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulle eccezioni relative alle tardive allegazioni e produzioni documentali dell’I.N.P. S . in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione ed alla data di ricezione della richiesta interruttiva, datata 22giugno 2016, ma la cui ricevuta di spedizione e ricezione non era stata depositata in primo grado;

2. con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5,cod. proc. civ., la violazionee falsa applicazi one degli artt. 115 e 132,comma 2 , n. 4 cod. proc. civ, nonché o messo esame di un fatto decisivo,per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto interrotto la prescrizione sulla base della data di redazione invece chedi spedizione dell’avviso del 22 giugno 2016 ;

3. con il terzo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la v iolazione de ll’art. 416 , comma 3, dell’art. 437, comma 2, cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto interrotta la prescrizione in mancanza della tempestiva e rituale produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata che avrebbe interrotto il termine prescrizionale,peraltro tardivamente prodotta solo in appello;

4. tenuto conto dei motivi di censura ed apprezzata la possibile valenza del regime delle sanzioni nella materia in esame a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 104 depositata il 22 aprile 2022, con particolare riferimento all’eventuale preclusione del giudicato, si ravvisa l’opportunità di rimettere la causa alla sezione ordinaria per la decisione ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte. Così deciso in