Cassation court allows INPS appeal, ruling prescription exception valid if raised despite incorrect calculation of start date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the lower court's decision to reject the INPS's prescription objection and remanded the case. The INPS argued the statute of limitations had expired, while the lower court accepted the claim because it incorrectly identified the start date based on the law's enactment rather than the worker's awareness of asbestos exposure. The court ruled that the prescription exception is validly raised when the party alleges the constitutive fact of inactivity, regardless of the judge's error in determining the specific start date.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 437 c.p.c.; l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 361-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PA'fTERI; - ricon-ente - contro CAROZZI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 53, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO TRAVAGLINI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO MARINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 80/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 22/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
NICOLA DE MARINIS. i Ric. 2021 n. 00361 sez. ML - ud. 15-11-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 22 giugno 2020, la Corte d'Appello di Perugia confermava la decisione resa dal Tribunale di Spoleto e accoglieva la domanda proposta da Carlo Carozzi Bruno nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione all'amianto ai sensi dell'art. 13, I. n. 257 del 1992; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS per aver l'Istituto, solo in sede di gravame e, perciò, tardivamente, proposto la predetta eccezione allegando e provando la circostanza rilevante ai fini dell'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine data dal momento di acquisita consapevolezza dell'esposizione all'agente patogeno da parte dell'istante, avendo, in prime cure, indicato quale momento iniziale del decorso della prescrizione la data di entrata in vigore della legge; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Carozzi; che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; che il Carozzi controricorrente ha poi presentato memoria;
CONSIDERATO che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale di inammissibilità dell'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto azionato, trattandosi di questione di diritto in relazione alla quale il giudice, in applicazione del generale principio "jura novit curia" ben poteva, a prescindere dalle allegazioni della parte, individuare il pertinente dies a quo; che il motivo merita accoglimento alla luce dell'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte, in particolare con riferimento alla questione attinente alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto (cfr., da ultimo, Cass. n. 30303/2021) secondo cui "l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte"; che il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per le spese del presente giudizio di legittimità; kfeAurno cvneyt,1-yiVe, Ve ceduAt (il> \90:1u3e., cLCvij T.4) LI e Let e. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Perugia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell'