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Ordinanza — n. 2502/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against lower court's dismissal due to procedural error in identifying the correct judgment for time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2502/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Ministry of Education's appeal against a lower court decision that had dismissed it as untimely. The lower court incorrectly identified the judgment subject to the six-month appeal period, citing an earlier ruling instead of the second one that actually violated the principle of *ne bis in idem*. The court ruled that the lower court's error in identifying the correct judgment rendered the dismissal of the appeal procedurally flawed, necessitating the cassation of the lower decision and remittal to the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 327, comma 1, c.p.c.; Art. 46, comma 17, I. n. 69/2009; The court must identify the correct judgment subject to the appeal period; an error in identifying the judgment invalidates the dismissal of the appeal as untimely.

Parole chiave

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appeal time limits ne bis in idem violation procedural error identification six month period remittal to appellate court anzianità di servizio ministro della giustizia pensionamento

Disposizioni normative citate

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Art. 327, comma 1, c.p.c.
280 emessa dallo stesso Tribunale di Crotone in data 6.3.2017 che, stante l'applicabilità del termine semestrale di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. come novellato dall'art.
Art. 46, comma 17, I. n. 69/2009
come novellato dall'art. 46, comma 17, I.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Art. 111 Cost.
art. 380 bis c.p
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Ordinanza — n. 8182/2023 — snciv
Catholic religion teacher's fixed-term contract abuse claim dismissed due to continuous annual renewals exceeding three years.
Ordinanza — n. 15802/2022 — snciv
Cassation court allows Ministry's appeal, quashing lower court ruling on abusive fixed-term contract repetition in schools.
Ordinanza — n. 7323/2026 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural errors and late filing. The court rejects the appeal because the appellant failed to properly transcribe the lower court's reasoning, did not address specific procedural defects raised by the opposing party, and attempted to raise a new ground of inadmissibility after the statutory deadline had expired. Consequently, the appeal is declared inadmissible under Article 360 of the Code of Civil Procedure. The court emphasizes that while a direct examination of the record is permitted for certain procedural errors, the appellant must first demonstrate the admissibility of the specific ground of complaint. Furthermore, the court notes that the appellant's attempt to challenge the lower court's reliance on evidence introduced late in the appeal phase is unfounded, as the appellate court correctly utilized evidence from the first instance where the opposing party was absent. Finally, the court clarifies that the appellant's claim regarding insufficient motivation is time-barred because the relevant legislative amendment took effect after the lower court's decision was rendered, rendering the new procedural requirement inapplicable to this case. The appeal is therefore dismissed as inadmissible, and no further orders are issued regarding costs since the appellant merely appeared without filing a counter-appeal.
Ordinanza — n. 12724/2024 — snciv
Court allows Ministry appeal, ruling seniority rights do not transfer automatically upon state transfer without economic benefit.
Ordinanza — n. 9951/2022 — snciv
Court dismisses teachers' appeal to include private school work in public school career calculations due to distinct legal statuses.

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 128-2021 proposto da: MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - COMM LA GROTTERIA PASQUALE GREGORIO; - intimato - avverso la sentenza n. 943/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 19/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2021 n. 00128 sez. ML - ud. 15-11-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 19 novembre 2020, la Corte d'Appello di Catanzaro, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Crotone di accoglimento della domanda proposta da Pasquale Gregorio La Grotteria nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla progressione retributiva per l'anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro effettivamente prestati in forza dei plurimi contratti a termine conclusi con il MIUR prima dell'intervenuta immissione in ruolo con condanna dell'Amministrazione a collocarlo nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità maturata ed al pagamento delle relative differenze retributive, dichiarava inammissibile perché tardivo l'appello del Miur; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto l'impugnazione riferita alla sentenza n. 280 emessa dallo stesso Tribunale di Crotone in data 6.3.2017 che, stante l'applicabilità del termine semestrale di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. come novellato dall'art. 46, comma 17, I. n. 69/2009, avrebbe dovuto essere impugnata entro il 6.9.2017 quando, invece, l'appello proposto dal MIUR risultava depositato il 28.5.2018; che per la cassazione di tale decisione ricorre il MIUR, QÀ Lioed3g affidando l'impugnazione a due motivi, in relazione a-1-1-a`qtra+e il La Grotteria non ha svolto difesa alcuna; che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

CONSIDERATO che, con il primo motivo, il Ministero ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per apparenza della motivazione in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost, avendo la Corte territoriale travisato la sentenza fatta oggetto di gravame dal MIUR che non era la n. 280 del 6.3.2017 bensì la n. 1107 emessa dal Tribunale di Crotone il 29.11.2017, che si pronunziava nel merito sulla medesima questione già definita tra le parti dalla sentenza n. 280/2017, risultando pertanto inficiata dalla violazione del principio del "ne bis in idem", che integrava la censura avanzata dal MIUR nell'atto d'appello proposto avverso la sentenza n. 1107/2017 con il ricorso depositato il 28.5.2018; - che con il secondo motivo denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 327, comma 1, c.p.c. come novellato dall'art. 46, comma 17, I. n. 69/2009, il Ministero ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia ove riferita orglla sentenza effettivamente impugnata ) per non essere decorso il termine semestrale di impugnazione che sarebbe scaduto il successivo 29.5.2018 - che il motivo merita accoglimento, risultando desumibile dagli atti l'equivoco in cui è incorsa la Corte territoriale nel fare riferimento alla prima sentenza di accoglimento delle domande del Seminara e non alla seconda che, in quanto avente ad oggetto le medesime domande, nuovamente definite nel merito dal Tribunale di Crotone, risultava essere stata emessa in violazione del principio del "ne bis in idem" e perciò impugnata dal MIUR • tempestivamente j essendo scaduto il termine semestrale in data successiva al deposito del ricorso in appello; che il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà in conformità disponendo altresì per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione. Così deciso in