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Ordinanza — n. 2501/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling the three-year statute of limitations began in 2008, not 2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2501/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower court's rejection of the INPS's appeal regarding the statute of limitations. The INPS argued the three-year deadline started in 2018 because the plaintiffs had not filed a prior administrative request in 2008, which was deemed inadmissible. The court held that the deadline commenced from the 2008 administrative request, rendering the subsequent 2018 lawsuit time-barred.

Regesto Legislator

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Art. 47 d.P.R. n. 639/1970; The three-year limitation period for administrative claims commences from the date of the first valid administrative request, regardless of the subsequent inadmissibility of that request or the filing of a judicial action years later.

Parole chiave

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statute of limitations administrative request three-year period inadmissibility judgment INPS appeal esposizione all'amianto retroattività della rendita d'invalidità indennità d'espatrio

Disposizioni normative citate

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Art. 47 d.P.R. n. 639/1970
257 del 1992; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione di decadenza triennale ex art. 47 d.P.R.
art. 47 d.P.R. n. 639/1970
257 del 1992; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione di decadenza triennale ex art. 47 d.P.R.
art. 380 bis c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 32116-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, LIDIA CARCAVALLO; - ricorrente - contro OBINO ANDREA, DESSI DIODATO, PARZEU SALVATORE, PIANU ELIO, PINNA ANDREANO, FADDA LUISA, nella qualità di erede e coniuge del sig. Mallocci Antonio, MEI MASSIMINO, FANNI MARIO GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POMA 2 presso lo studio dell'avvocato SILVIA ASSENNATO, rappresentati e difesi dall'avvocato LUIGI PATARI; - controticorrenti - contro IBBA BRUNO; - intimato - avverso la sentenza n. 167/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 32116 sez. ML - ud. 15-11-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 7 ottobre 2020, la Corte d'Appello di Cagliari, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Cagliari, accoglieva la domanda proposta da Bruno Ibba, Andrea Obino e altri 7 nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione all'amianto ai sensi dell'art. 13, I. n. 257 del 1992; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione di decadenza triennale ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 sollevata dall'INPS in relazione alla circostanza che il giudizio in questione, avviato dagli istanti nel 2018 seguiva a distanza di ben 10 anni una prima 9 domanda amministrativa, che gli stessi avevano presentato nel 2008, successivamente alla proposizione di altro giudizio, poi conclusosi nel 2015 con la declaratoria di improponibilità dell'azione per mancanza della previa domanda amministrativa, domanda che, a detta dell'Istituto, doveva ritenersi idonea all'avvio del procedimento amministrativo e doveva essere coltivata nei tempi previsti a pena di decadenza, risultando, pertanto, irrilevante, al fine di sottrarsi a tale esito, la domanda proposta nel 2015 successivamente alla sentenza che definiva il predetto giudizio, a sua volta insuscettibile di valere ad attestare l'interesse degli istanti a coltivare la pretesa; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, tutti gli istanti ad eccezione di Bruno Ibba; - che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; - che l'Istituto ricorrente ha poi presentato memoria;

CONSIDERATO che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale di infondatezza dell'eccezione di intervenuta decadenza triennale dell'azione, dovendosi ritenere la domanda amministrativa presentata dagli originari istanti nel 2008 idonea ad avviare il relativo procedimento che, pertanto, si deve escludere gli stessi abbiano coltivato avendo fatto seguire il giudizio volto al riconoscimento della pretesa al beneficio contributivo per esposizione all'amianto a 10 anni dalla prima domanda, restando irrilevanti sia il giudizio già avviato nel 200 , difetto di previa domanda amministrativa e perciò dichiarato improcedibile con sentenza emessa nel 2015, sia la seconda domanda amministrativa avanzata all'esito di quel giudizio; .(AjeLs eet, ovin che il motivo merita accogliment"o-YAovendo il termine di decadenza essere computato a decorrere dalla prima M 201 , domanda amministrativa presentata nel 2008, senza che a ciò sia di ostacolo il giudicato formatosi per effetto della sentenza agi dichiarativa dell'improponibilità del ricorso per difetto della "previa" domanda amministrativa, conseguendone, pertanto, il decorso del termine triennale senza che la pretesa fosse coltivata)essendo stata la relativa azione proposta nel 2018; che il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà in conformità disponendo altresì per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Cagliari, in diversa composizione. Così dec