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Ordinanza Interlocutoria — n. 2495/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation remits tax refund case to regional tribunal regarding 50% reduction rule application and constitutional questions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2495/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal and the taxpayer's incidental counterclaim, ordering a remittal to the regional tax tribunal. The agency argued that recent legislative amendments required reducing tax refunds by 50% when resources were insufficient, while the taxpayer claimed this violated constitutional equality and EU principles. The court found no decisive evidence necessitating a final ruling on these complex statutory interpretations and constitutional challenges, thus remitting the case for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.: The Court of Cassation may remit a case to the lower tribunal when the evidence required to decide the merits is not evident in the current proceedings.

Parole chiave

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tax refund reduction legislative amendment constitutional question remittal to tribunal insufficient evidence calcolo e tasso di rimborso restituzione dell'imposta imputazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Considerato che: con il motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014
3, deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, Ric.
Art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91
14-12-2022 -2- come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n.
Art. 29 del D.L. n. 162 del 2019
123, nonché dell'art. 29 del D.L. n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni dalla legge n.
Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass.
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851) mancando l'evidenza decisoria, e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 610-2022 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,ope legis; - ricorrente - Nonché da: PIEDILIGGERI EMANUELE PDLMNL49D01G953N, domiciliato PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dell'avvocato LUISA D'URSO; - ricorrente incidentali' - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimato - avverso la sentenza n. 5197/5/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 27/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL Rilevato che: la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva il ricorso della parte contribuente per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 2921/05/2017 della Commissione Tributaria Regionale, depositata il 4 agosto 2017 e passata in cosa giudicata, con la quale, a conferma della sentenza di primo grado, era stato riconosciuto il diritto della parte contribuente al rimborso del 90% dei tributi versati per l'IRPEF relativamente agli anni d'imposta 1990, 1991, 1992, rilevandosi che l'Agenzia non aveva provveduto al pagamento integrale della somma dovuta ma solo al pagamento del 50% e nominava conseguentemente un commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo, mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso e ricorso incidentale condizionato, contenente altresì la richiesta che venga sollevata questione di legittimità costituzionale. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: con il motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, Ric. 2022 n. 00610 sez.

MT - ud. 14-12-2022 -2- come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché dell'art. 29 del D.L. n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 8 del 2020, che ha modificato l'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, in quanto, a seguito delle modifiche apportate al suddetto comma 665 dal citato art. 16 octies, qualora l'ammontare delle istanze ecceda le complessive risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto; con il motivo di ricorso incidentale condizionato la parte contribuente, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. per mezzo dell'applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché dell'art. 29 del D.L. n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 8 del 2020, che ha modificato l'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, in quanto, qualora il comma 665 citato fosse interpretato nel senso auspicato dalla ricorrente Agenzia, ossia nel senso della legittimità della falcidia del 50% del rimborso in sede di ottemperanza, la norma si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza nonché, in ragione dell'affidamento posto dal contribuente in un rimborso non colpito da suddetta falcidia, con i principi fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: da qui anche la richiesta che venga, per questi motivi, sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014.

Il Collegio reputa opportuna la trattazione dinanzi alla sezione tributaria, in ragione di quanto previsto dall'art. 380- Ric. 2022 n. 00610 sez. MT - ud. 14-12-2022 -3- bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851) mancando l'evidenza decisoria, e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla sezione tributaria e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella c