Cassation appeal dismissed for late filing due to failure to deposit within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court dismissed the cassation appeal filed by Canesi Andrea against a regional tax commission decision because it was not deposited within the statutory deadline. Although notified to the Ministry of Economy and Finance, the document was never filed with the Court's registry, causing the filing deadline to expire. Consequently, the appeal was declared inadmissible under Article 369 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if not deposited with the Court's registry within the prescribed time limits, regardless of prior notification to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA l tj"--C, el.9 015 Sul ricorso iscritto al numero 7447 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto Da Canesi Andrea -ricorrente non costituito- Contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente; per la cassazione del decreto del Presidente della Commissione tributaria regionale della Lombardia- sezione staccata di Brescia, n. 452/2021, depositato in data 15 marzo 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016, osserva quanto segue. Canesi Andrea, in data notificava 19 maggio 2021, a mezzo pec, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, ricorso per cassazione avverso il decreto del Presidente della Commissione tributaria regionale della Lombardia-sezione staccata di Brescia, n. 452/2021, depositato in data 15 marzo 2021, emesso, in sede di reclamo, nel procedimento per gratuito patrocinio.
Il ricorso non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c. perché, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 26 marzo 2022, e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma. CONSIDERATO CHE - con le ordinanze n. 33270 e n. 33271 del 2022 è stata rimessa al Primo Presidente, per l'eventuale rimessione alla SU, la questione della debenza o meno del contributo unificato e quindi del conseguente raddoppio in caso di mancato deposito del ricorso da parte del ricorrente, ove l'iscrizione sia stata fatta dal controricorrente; - che è opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo nell'attesa della decisione delle SU sulle ordinanze interlocutorie n. 33270 e n. 33271 del 2022.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione tributaria. Roma, così