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Ordinanza Interlocutoria — n. 2492/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing; case remitted to tribunal role pending unified section ruling on uniform contribution.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2492/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court dismissed the cassation appeal because the filing was not deposited at the registry within the statutory deadline, rendering it inadmissible. Although the petitioner notified the Ministry, the lack of deposit at the Court's registry meant the time limit expired. Consequently, the case was remitted to the original tribunal role to await a ruling on the uniform contribution issue.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 1-bis d.l. n. 168/2016: A cassation appeal is inadmissible if not deposited at the Court's registry within the prescribed term, regardless of prior notification to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility statutory filing deadline registry deposit requirement uniform contribution rule case remission to role ritiro dell'istanza giudiziaria ritardo del ministero pubblico allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Il ricorso non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art.
Art. 1-bis d.l. n. 168/2016
e), dell'art. 1 - bis del d.l.
art. 380 bis c.p
RILEVATO CHE La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett.
art. 369 c.p
Il ricorso non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA ILIC. Sul ricorso iscritto al numero 7445 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto Da Canesi Massimo Angelo -ricorrente non costituito- Contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente; per la cassazione del decreto del Presidente della Commissione tributaria regionale della Lombardia- sezione staccata di Brescia, n. 457/2021, depositato in data 15 marzo 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016, osserva quanto segue. Canesi Massimo Angelo, in data 19 maggio 2021 notificava, a mezzo pec, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, ricorso per cassazione avverso il decreto del Presidente della Commissione tributaria regionale della Lombardia-sezione staccata di Brescia, n. 457/2021, depositato in data 15 marzo 2021, emesso in sede di reclamo nel procedimento per gratuito patrocinio.

Il ricorso non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c. perché, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 26 marzo 2022, e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma. CONSIDERATO CHE - con le ordinanze n. 33270 e n. 33271 del 2022 è stata rimessa al Primo Presidente, per l'eventuale rimessione alla SU, la questione della debenza o meno del contributo unificato e quindi del conseguente raddoppio in caso di mancato deposito del ricorso da parte del ricorrente, ove l'iscrizione sia stata fatta dal controricorrente; - che è opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo nell'attesa della decisione delle SU sulle ordinanze interlocutorie n. 33270 e n. 33271 del 2022.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione tributaria. Roma, così de