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Ordinanza Interlocutoria — n. 2491/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-deposit within statutory time limits under Article 369 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2491/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Massimo Angelo Canesi against a regional tax commission decision due to failure to deposit the petition within the required timeframe. Although the petition was notified to the Ministry of Economy and Finance, it was not filed with the Court's registry, resulting in a missed deadline. Consequently, the Court declared the appeal inadmissible under Article 369 of the Code of Civil Procedure and remitted the case to the tax section for a new filing.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 1-bis d.l. 168/2016: A cassation appeal is inadmissible if not deposited with the Court's registry within the statutory period, regardless of prior notification to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility statutory time limits non-deposit of petition Code of Civil Procedure tax commission decision deposito tardivo canoni non corrisposti tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Il ricorso non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art.
Art. 1-bis d.l. 168/2016
e), dell'art. 1 - bis del d.l.
art. 380 bis c.p
RILEVATO CHE La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett.
art. 369 c.p
Il ricorso non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA p_to co-ToP.n Sul ricorso iscritto al numero 7441 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto Da I Canesi Massimo Angelo -ricorrente non costituito- Contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente; per la cassazione del decreto del Presidente della Commissione tributaria regionale della Lombardia- sezione staccata di Brescia, n. 463/2021, depositato in data 15 marzo 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016, osserva quanto segue. Canesi Massimo Angelo, in data 19/05/2021 notificava, a mezzo a pec, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, ricorso per cassazione avverso il decreto del Presidente della Commissione tributaria regionale della Lombardia-sezione staccata di Brescia, n. 463/2021, depositato in data 15 marzo 2021, emesso in sede di reclamo nel procedimento per gratuito patrocinio.

Il ricorso non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c. perché, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la 2 An cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 26 marzo 2022, e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma. CONSIDERATO CHE - con le ordinanze n. 33270 e n. 33271 del 2022 è stata rimessa al Primo Presidente, per l'eventuale rimessione alla SU, la questione della debenza o meno del contributo unificato e quindi del conseguente raddoppio in caso di mancato deposito del ricorso da parte del ricorrente, ove l'iscrizione sia stata fatta dal controricorrente; - che è opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo nell'attesa della decisione delle SU sulle ordinanze interlocutorie n. 33270 e n. 33271 del 2022.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione tributaria. Roma, cos