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Ordinanza Interlocutoria — n. 2490/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court remits tax case to tribunal due to lack of decisive evidence on accounting allocation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2490/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation remitted the tax dispute to the regional tribunal for a new hearing. The taxpayer argued that their company was fully operational based on correct accounting of vehicles, while the tax authority claimed the vehicles were held for personal use given their lack of resale and participation in auto races. The court found no decisive evidence to support the taxpayer's claim regarding the accounting allocation of the vehicles.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: When a ground for appeal relies on alleged violations of civil code provisions or accounting principles but lacks decisive evidence, the appeal is inadmissible and the case must be remitted to the lower tribunal.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility decisive evidence requirement accounting allocation dispute civil procedure remittal operational status proof sostanza aziendale industria automobilistica vantaggio concesso ad un'impresa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Il Collegio reputa opportuna la trattazione dinanzi alla sezione tributaria, in ragione di quanto previsto dall'art. 380- bis, comma 3, c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Considerato che con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 2424-bis, cod. civ.
Art. 2697, cod. civ.
724 del 1994 e dell'art. 2697 cod.
Art. 30, legge n. 724 del 1994
Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo ad IRES, IRPEF ed IVA del 2007 con il quale veniva evidenziata la mancata operatività dell'azienda, determinandosi il reddito minimo calcolato in base a quanto previsto dall'art. 30 della legge n.
art. 2697 cod. civ
724 del 1994 e dell'art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass.
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), mancando l'evidenza decisoria, e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28494-2021 proposto da: SAM CAR SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO, 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRA MILITERNO; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 760/2/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE, depositata il 28/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo ad IRES, IRPEF ed IVA del 2007 con il quale veniva evidenziata la mancata operatività dell'azienda, determinandosi il reddito minimo calcolato in base a quanto previsto dall'art. 30 della legge n. 724 del 1994; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello dell'Ufficio perché la società contribuente ha acquistato delle auto senza mai rivenderle, ad eccezione di due autovetture, ponendo in essere atteggiamenti che lasciavano intravedere la volontà di trattenere presso di sé tali autovetture, tanto da partecipare a gare automobilistiche di pregio e vincendo dei premi; inoltre per tali auto veniva pagato il bollo auto, cosicché tali automezzi non erano destinati alla rivendita.

La società contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. Considerato che con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2424-bis Ric. 2021 n. 28494 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- cod. civ., nonché dei principi contabili dell'OIC in connessione con l'art. 30 della legge n. 724 del 1994 e dell'art. 2697 cod. civ. in quanto la società contribuente è risultata pienamente operativa sulla base della corretta allocazione contabile delle autovetture tra le rimanenze.

Il Collegio reputa opportuna la trattazione dinanzi alla sezione tributaria, in ragione di quanto previsto dall'art. 380- bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), mancando l'evidenza decisoria, e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla sezione tributaria e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 13